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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7975/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Cesare era imputato per aver danneggiato un tavolo di plastica nella casa circondariale dove era detenuto. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la recidiva non ostasse perché il precedente più recente non era "specifico" e gli altri precedenti erano risalenti. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che non poteva essere concessa la causa di non punibilità: a carico dell'imputato era contestata la recidiva reiterata infraquinquennale e dal casellario giudiziario risultavano reati della stessa indole e reati "specifici" commessi negli ultimi cinque anni, elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la valutazione del Tribunale come sommaria sulla "risalenza" e sull'idoneità dei precedenti a dimostrare un comportamento antisociale "abituale". La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo giudizio, precisando i criteri di valutazione della "abitualità" e del ruolo dei precedenti (anche successivi al reato in esame) ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte richiama che l'ostatività è valutata anche sul presupposto della "abitualità" dell'autore, che si verifica quando sono stati commessi almeno altri due illeciti, oltre quello in esame; tali illeciti possono essere anteriori o posteriori al reato considerato e comprendono anche reati precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione; non incide sul merito della valutazione della causa di non punibilità.

  • Cass. Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017 (Sciammacca) - Rv. 270637-01

    Giurisprudenza richiamata per distinguere la nozione di "comportamento abituale" dalla recidiva e per affermare che ai fini dell'abitualità rilevano anche reati commessi successivamente al fatto in esame.

  • Cass. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj) - Rv. 266591-01

    Principio secondo cui il giudice può fare riferimento, ai fini della valutazione dell'abitualità, non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sotto la sua cognizione ma anche a reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis.

  • Cass. Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020 (Pepe) - Rv. 280397-01

    Giurisprudenza che riconosce che la "risalenza" temporale dei precedenti (il cosiddetto "tempo silente") può assumere rilievo nella valutazione complessiva della occasionalità della condotta e della tenuità, ma non è in sé determinante; occorre una valutazione unitaria delle circostanze concrete.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non può essere esclusa o concessa sulla base di una valutazione puramente formale della risalenza temporale dei precedenti: il giudice deve valutare concretamente se i precedenti dimostrino un "comportamento abituale".
  • Per "comportamento abituale" occorrono almeno due altri illeciti oltre a quello per cui si procede; rilevano anche illeciti commessi successivamente al fatto oggetto del processo.
  • Nella valutazione dell'abitualità il giudice può considerare non solo condanne irrevocabili e i reati giudicati nel procedimento, ma anche reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis.
  • La presenza di reati "specifici" e recenti (ad es. entro cinque anni) è un elemento rilevante e può ostare al riconoscimento della non punibilità per tenuità, specie se indicativa di una condotta antisociale persistente.
  • Il fattore temporale ('tempo silente') può attenuare la rilevanza dei precedenti ai fini della tenuità, ma va inserito in una valutazione complessiva delle circostanze concrete; non ha valore automatico di esclusione dell'habituailità.
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve motivare in modo specifico e dettagliato la valutazione dei precedenti (natura, gravità, vicinanza temporale, modalità) per decidere sull'applicabilità dell'art. 131-bis.

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