Cassazione Civile, Ordinanza n. 02716/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi relativi a opere edili e impiantistiche e forniture eseguite in un immobile di proprietà delle società ingiunte, in variante e integrazione rispetto a un contratto originario. Le ingiunte proponevano opposizione negando il conferimento dell'incarico per le opere aggiuntive e deducendo la cattiva esecuzione delle opere appaltate, con domanda riconvenzionale risarcitoria per vizi e difetti. Il Tribunale revocava in parte il decreto e decideva sulla riconvenzionale; in appello la controparte eccepiva l'invalidità delle procure alle liti delle opponenti. La Corte d'appello accoglieva l'appello incidentale e dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo nulle le procure rinnovate su ordine del Tribunale perché prive della traduzione dell'attività certificativa del pubblico ufficiale estero, e affermando che tale nullità non fosse sanabile ex art. 182 c.p.c. I ricorrenti in Cassazione censuravano tale esito con tre motivi strettamente connessi: omesso esame di un fatto decisivo, motivazione apparente/perplessa e violazione degli artt. 83, 122 e 182 c.p.c. e dell'art. 12 l. n. 218/1995, sostenendo che la traduzione della procura e dell'attività certificativa era stata tempestivamente prodotta e che, comunque, la traduzione non costituisce requisito di validità della procura rilasciata all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'intervento dei successori a titolo universale delle parti ricorrenti già costituite. Nel merito, ha affermato che la traduzione in lingua italiana della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non costituisce requisito di validità dell'atto processuale prodromico, potendo il giudice avvalersi di un traduttore solo se necessario. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la traduzione della procura era stata prodotta e, comunque, era ragionevole ritenere comprensibile la certificazione del pubblico ufficiale estero che attestava la sottoscrizione in sua presenza. Ne ha tratto la conclusione che le procure alle liti dovevano considerarsi valide e che l'opposizione al decreto ingiuntivo non poteva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
è stata invocata per censurare l'omesso esame della produzione documentale e della traduzione delle procure, ritenute decisive ai fini della validità della rappresentanza processuale.
richiamato come norma sulla procura alle liti; la Corte ha valorizzato la validità della procura conferita all'estero e non ha ravvisato un vizio invalidante per la sola mancanza di traduzione della certificazione.
richiamato insieme agli artt. 83 e 182 c.p.c.; dalla decisione emerge che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio, non per gli atti prodromici come la procura.
richiamato per la sanatoria del vizio di procura; la Corte, accogliendo il ricorso su altro piano, non ha seguito l'impostazione della sentenza impugnata circa l'esaurimento del potere di sanatoria dopo l'assegnazione del termine.
richiamato dai ricorrenti; la decisione lo menziona nel contesto della disciplina della validità della procura rilasciata all'estero.
Cass., Sez. Un., n. 17876/2025
richiamata come precedente decisivo: la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non è requisito di validità dell'atto.
Cass. n. 19900/2023
richiamata in senso conforme al principio delle Sezioni Unite sulla non necessarietà della traduzione quale requisito di validità.
Cass. n. 8973/2020
richiamata per ammettere l'intervento in cassazione del successore a titolo universale di una parte costituita.
Cass., Sez. Un., n. 9692/2013
richiamata per il medesimo principio sull'ammissibilità dell'intervento del successore a titolo universale nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La traduzione in lingua italiana della procura speciale alle liti rilasciata all'estero, e della relativa attività certificativa, non costituisce requisito di validità della procura quando si tratti di atto prodromico al processo; la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio, non per quelli anteriori o strumentali.
- Il giudice può nominare un traduttore se lo ritiene necessario, ma non è tenuto a farlo quando comprenda il documento o quando non vi siano contestazioni sul suo contenuto o sulla traduzione prodotta dalla parte.
- In presenza di una procura estera autenticata da pubblico ufficiale e accompagnata da traduzione comprensibile, è ragionevole ritenere che l'attività certificativa comprenda anche l'identificazione del conferente e l'autenticazione della firma.
- L'invalidità della procura non può essere affermata in modo apodittico quando dagli atti risulti la tempestiva produzione della traduzione o comunque la comprensibilità del contenuto certificativo.
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile l'intervento del successore a titolo universale di una parte già costituita.
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