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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09063/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito di condanna per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per l'abbandono incontrollato di rifiuti. L'unico motivo richiamato nel testo riguarda la dedotta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendosi in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che il motivo è generico perché non indica i dati positivi utili a sostenere l'applicazione dell'istituto e, inoltre, non supera la motivazione del diniego già resa dal giudice di merito, fondata sulla ingente quantità di rifiuti e sulla mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite dopo il sequestro.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice applicata per l'abbandono incontrollato di rifiuti; la condanna di merito è stata impugnata ma non rimossa in sede di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un giudizio sulla tenuità dell'offesa ancorato ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Richiamato come parametro del giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa deve essere compiuto alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli indici astrattamente rilevanti, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi.
  • Il motivo di ricorso che invochi la particolare tenuità del fatto è inammissibile se si limita ad una deduzione generica e non individua specifici elementi positivi idonei a sostenere l'applicazione della causa di non punibilità.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi concreti come la consistenza quantitativa del fatto e l'inottemperanza a prescrizioni impartite successivamente a un sequestro.
  • In presenza di una motivazione di merito non illogica sul diniego della particolare tenuità, il ricorso che non la confronti specificamente non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàGestione rifiuti
RamiParte generaleReati ambientali
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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