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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12821/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva acquistato un terreno agricolo dichiarando nell’atto un certo prezzo; l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva poi notificato un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro, ritenendo il valore del bene molto più alto di quello dichiarato. Il contribuente si era difeso con l’ausilio di un dottore commercialista nel procedimento di accertamento con adesione, conclusosi con l’annullamento in autotutela dell’atto da parte dell’Amministrazione. Successivamente aveva chiesto il risarcimento del costo sostenuto per la consulenza professionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva rigettata ritenendo che, pur essendo l’atto illegittimo o comunque annullato, non fosse provata la colpa della P.A. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con tre motivi, tutti fondati sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione: (1) la mancata contestazione della diversa natura e vocazione del fondo acquistato rispetto a quello assunto a comparazione dall’Ufficio; (2) la mancata contestazione della congruità del prezzo dichiarato in rapporto a un terreno confinante venduto l’anno prima; (3) la mancata contestazione del fatto che, in casi simili, altri contribuenti sarebbero stati previamente sentiti e non colpiti da avviso di liquidazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d’appello non aveva negato quei fatti, ma li aveva giudicati irrilevanti ai fini della colpa dell’Amministrazione; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la censura riguardava un giudizio valutativo e non un fatto, e quindi esulava dal principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il principio di non contestazione si riferisce ai fatti allegati e non consente di censurare valutazioni o giudizi del giudice di merito. Inoltre, ai fini del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non basta l’illegittimità dell’atto: occorre anche la dimostrazione del dolo o della colpa dell’Amministrazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso la colpa, rilevando che l’errore era stato incolpevole e che, una volta emerse le circostanze decisive, l’avviso era stato annullato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati dalle parti e non sui giudizi; non può essere invocato per imporre al giudice di considerare provata una valutazione di comparabilità o di colpa.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Le censure, quando concernono eventuali omissioni valutative prive di decisività rispetto alla ratio decidendi, non possono condurre all’accoglimento del ricorso.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità risarcitoria per atto illegittimo della pubblica amministrazione, l’illegittimità del provvedimento non è di per sé sufficiente: occorre allegare e provare anche il dolo o la colpa dell’ente.
  • Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti storici allegati e non si estende ai giudizi di valore, alle valutazioni comparative o alle inferenze probatorie rimesse al giudice.
  • Una censura di legittimità è inidonea quando attacca circostanze che, anche se trascurate, non sarebbero decisive rispetto alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • La deduzione di un comportamento differenziato dell’amministrazione in casi analoghi può al più costituire un elemento indiziario della colpa, ma la sua idoneità probatoria resta rimessa alla valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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