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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23228/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del dott. Comez, ritenendolo incompatibile perché quest'ultimo, nel medesimo procedimento, aveva già svolto funzioni di giudice per l'udienza preliminare disponendo il rinvio a giudizio. L'istanza è stata presentata solo dopo la lettura della sentenza di appello emessa 'de plano' (procedimento cartolare) dalla quale il ricorrente ha appreso della partecipazione del dott. Comez; perciò deduceva che, nelle ipotesi in cui la composizione del collegio è conoscibile solo dopo la decisione, la ricusazione può essere proposta successivamente e la decisione impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricusazione sia in linea di principio un rimedio preventivo disciplinato dagli artt. 37 e ss. c.p.p. e che non sia prevista una istanza 'successiva' svincolata dall'andamento del procedimento principale. Ha inoltre osservato che il ricorrente aveva già tentato la via dell'impugnazione della sentenza di appello (ricorso per cassazione) che però era stata dichiarata inammissibile con ordinanza della Settima Sezione, rendendo la sentenza definitiva; perciò mancava un interesse concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Individua il reato per il quale il D'Alonzo era stato condannato in primo grado; non è centrale per la decisione sulla ricusazione ma contestua l'oggetto del processo.

  • art. 37 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di ricusazione: la ricusazione è istituto di natura preventiva volto a impedire al giudice in situazione di incompatibilità di partecipare alla decisione; la procedura ordinaria richiede l'instaurazione prima che il giudice decida.

  • art. 42 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto per il giudice ricusato di compiere atti del procedimento; la violazione di tale divieto, ove la ricusazione sia stata proposta e poi accolta, può comportare la nullità della decisione adottata dal giudice che non si è astenuto.

  • art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta per i casi indicati dal codice; la giurisprudenza ha precisato che, di regola, la violazione del dovere di astensione non comporta automaticamente la nullità, salvo le particolari ipotesi (es. ricusazione proposta e poi accolta con violazione dell'art. 42).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili, incluse le spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata alla fattispecie per condannare il ricorrente.

Massime di principio

  • La ricusazione è, in linea di principio, un rimedio preventivo: va proposta prima che il giudice interessato partecipi alla decisione, secondo la procedura degli artt. 37 e ss. c.p.p.
  • L'esistenza di una causa di incompatibilità non determina automaticamente la nullità della decisione: di norma è motivo di ricusazione e impugnazione, non causa di nullità assoluta, salvo i casi disciplinati dalla giurisprudenza (es. violazione del divieto di compiere atti dopo ricusazione).
  • Nelle ipotesi 'de plano' (decisioni rese in forma cartolare senza udienza e senza che la parte possa conoscere previamente la composizione del collegio) la giurisprudenza ammette tutele particolari: la parte, venuta a conoscenza della causa di incompatibilità soltanto dopo la decisione, può far valere la violazione attraverso l'impugnazione prevista per quel provvedimento (es. ricorso per cassazione), non mediante una istanza di ricusazione successiva svincolata dall'andamento del processo principale.
  • Se la parte ha già esperito il rimedio d'impugnazione e la decisione è divenuta definitiva, manca interesse a proporre istanze di ricusazione successive e tali istanze risultano inammissibili.
  • L'uso improprio o dilatorio di rimedi processuali manifesta possibile esposizione a sanzioni (spese processuali e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare tempestivamente e correttamente il rimedio giurisdizionale più adeguato (ricorso impugnatorio vs. istanza di ricusazione).

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