Cassazione Penale, Ordinanza n. 36475/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 6 maggio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, contestando la valenza intimidatoria delle espressioni pronunciate e l’attendibilità dei testimoni. Con il terzo motivo ha denunciato un vizio motivazionale nella valutazione dei referti medici ai fini della credibilità dei testimoni. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché riproponevano doglianze di fatto già dedotte in appello e disattese, senza una critica argomentata alla sentenza; la motivazione di merito era adeguata sulla valenza intimidatoria delle espressioni e sull’attendibilità dei testimoni. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su argomenti di fatto non specifici e meramente apparenti. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche risultava dalla motivazione complessiva, che aveva valorizzato il tenore della minaccia e le modalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza identifica la condanna confermata come relativa al reato di minaccia, ma non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella riproposizione di contestazioni di fatto già sottoposte al giudice d’appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- La censura sulla valutazione di elementi probatori è inammissibile quando si fonda su argomenti generici o meramente apparenti e non assolve la funzione di critica argomentata della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può risultare dalla motivazione complessiva della sentenza; la valorizzazione del tenore della minaccia e delle modalità della condotta può sorreggere tale diniego.
Come è indicizzato
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