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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Benevento del 05/12/2022 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 23/08/2022 che aveva negato il dissequestro di euro 30.000. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) omessa o illogica motivazione in relazione alle deduzioni difensive e mancato esame da parte del G.I.P.; 2) violazione degli artt. 321 e 322-ter cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria poiché sarebbe stata fornita prova dell'origine lecita della somma e quindi sarebbe mancato il requisito della pertinenzialità tra la somma sequestrata e i reati contestati (bancarotta fraudolenta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, nel giudizio d'appello disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., il tribunale ha piena cognizione e può integrare o porre rimedio a carenze di motivazione del G.I.P.; l'ordinanza impugnata aveva comunque esaminato la posizione del ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in base all'indirizzo delle Sezioni unite: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro rinvenuto su conti dell'indagato e ritenuto accrescimento patrimoniale rappresentante prezzo/profitto del reato va qualificato come confisca diretta; non è ostativo alla confisca l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale del difensore; non ha inciso sul merito della decisione ma attesta la domanda di discussione orale nell'ambito del procedimento

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce l'appello avverso provvedimenti cautelari reali; la Corte rileva che l'impugnazione avanti al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo supplire a carenze o mancanze di motivazione del provvedimento di primo grado

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente ad altre norme per spiegare che la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione non si applica al giudizio d'appello disciplinato dall'art. 322-bis

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per lo stesso fine di spiegare la diversa disciplina del giudizio di gravame rispetto al riesame

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare i diversi rimedi e conseguenze processuali applicabili nelle diverse sedi di impugnazione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento ai poteri del G.I.P.; la Corte valuta che eventuali lacune del G.I.P. possono essere integrate in sede d'appello ex art. 322-bis

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine alle garanzie procedurali connesse ai provvedimenti cautelari reali; la Corte ritiene le censure infondate alla luce della devoluzione di cognizione al tribunale

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Principio applicato: la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale dell'autore va qualificata come confisca diretta (non per equivalente) in ragione della natura fungibile del bene; ne consegue che la prova dell'origine lecita della specifica somma non ostacola in linea di principio la confisca diretta

Massime di principio

  • In ordine ai provvedimenti cautelari reali, l'appello davanti al tribunale ai sensi dell'art. 322-bis ha effetto devolutivo e consente al giudice del gravame di sanare carenze o omissioni motivazionali del provvedimento di primo grado.
  • La mera prova o allegazione dell'origine lecita di una specifica somma di denaro rinvenuta nel patrimonio dell'indagato non è necessariamente sufficiente a impedire la confisca quando quella somma rappresenti, complessivamente, un accrescimento patrimoniale ritenuto profitto o prezzo del reato: la confisca deve essere valutata in termini di confisca diretta per la natura fungibile del denaro.
  • Le doglianze sulla mancata motivazione del G.I.P. possono essere inefficaci in cassazione se il giudice d'appello ha svolto un esame di merito e ha integrato le ragioni decisorie; dunque il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se le questioni sono state già risolte in sede di gravame.
  • In sede di impugnazione è essenziale contestare errori di diritto o di motivazione rilevanti e specifici: censure generiche o già superate nel gravame hanno scarse probabilità di successo in Cassazione.
  • La condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) possono seguire la declaratoria di inammissibilità quando non emergono profili idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

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