Cassazione Penale, Sentenza n. 11947/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto tempestiva la querela nonostante l'ultimo assegno protestato risalisse a luglio 2013 e la querela fosse stata presentata il 2 luglio 2015 (contestazione ai sensi dell'art. 124 c.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che al momento dell'assunzione delle obbligazioni l'imputato non era insolvente ma subiva i negativi effetti economici di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi di impugnazione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione alla data del 1° gennaio 2021, tenuto conto del tempus commissi (luglio 2013) e dei termini ordinari di prescrizione. Sul piano dei motivi: il primo (sulla tardività della querela) è stato ritenuto infondato poiché il termine per la querela decorre dal momento in cui il creditore ha la certezza che l'obbligato abbia dissimulato lo stato di insolvenza (nella specie individuato nel tentativo di esecuzione forzata); il secondo è manifestamente infondato in quanto la corte territoriale aveva adeguatamente desunto la condizione di insolvenza dall'esame dei conti correnti negativi, della loro persistenza fino al 2014, del lungo inadempimento e della irreperibilità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)
Il reato può essere provato anche per via indiziaria: la condizione di insolvenza al momento dell'assunzione dell'obbligazione può risultare dal comportamento precedente e successivo, dal saldo negativo dei conti e dal silenzio o irreperibilità dell'agente come forma di dissimulazione.
Il termine per la presentazione della querela per insolvenza fraudolenta non decorre dalla mera data dell'inadempimento, ma dal momento in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato aveva dissimulato lo stato di insolvenza e intendeva non adempiere; è corretta l'individuazione del termine iniziale nel tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 (formulazione di conclusioni scritte)
Norma processuale citata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte dal Procuratore Generale; nella pratica ha consentito la presentazione delle conclusioni a mezzo scritto dal P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Cass. Sez. 2, Sent. n. 9552 del 18/09/1997
Precedente richiamato per il principio secondo cui il termine per la querela decorre dal momento in cui il creditore ha la certezza della dissimulazione dello stato di insolvenza.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 30718 del 18/06/2021
Precedente richiamato per l'affermazione che la prova della condizione di insolvenza può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento e che il silenzio dell'agente può costituire forma di dissimulazione.
Massime di principio
- Il termine per la querela per insolvenza fraudolenta decorre dal momento in cui il creditore ha acquisito la certezza della dissimulazione dell'insolvenza da parte del debitore, non dalla data del singolo inadempimento; pertanto va valutato l'evento concreto che ha fatto emergere tale certezza (es. tentativo di esecuzione, protesto, atti di accertamento).
- La configurabilità dell'insolvenza fraudolenta si basa anche su elementi indiretti: saldi bancari negativi al momento dell'assunzione dell'obbligazione, persistenza del dissesto, comportamento successivo (lunga inadempienza, irreperibilità, silenzio) possono costituire prova rilevante.
- La prescrizione va calcolata attentamente sul tempus commissi e sui termini ordinari applicabili; anche se i motivi di merito del ricorso sono respinti, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio se il reato è estinto per prescrizione.
- In casi simili il ricorrente può ottenere annullamento per estinzione del reato pur non ottenendo una pronuncia favorevole sul merito delle censure; viceversa il rigore probatorio e la documentazione bancaria sono cruciali per difendersi da accuse di insolvenza fraudolenta.
- Pratiche consigliate per il creditore: conservare documentazione di tentativi di recupero del credito e di atti di esecuzione forzata; per l'imputato: produrre elementi che dimostrino capacità economica o situazioni di difficoltà non dolosa, e tenere traccia di comunicazioni con terzi debitrici.
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