Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna. Il ricorrente sosteneva di non aver avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico in quanto assistito da un difensore d'ufficio con il quale non aveva alcun rapporto effettivo, impedendogli di nominare un difensore di fiducia, consulenti tecnici e testi a discarico; il ricorso per Cassazione denunciava erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della conoscenza del processo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione soggettiva: il ricorso era stato proposto da un difensore privo di procura speciale autenticata, mentre l'istanza di rescissione era stata presentata personalmente dall'imputato. In via sostanziale la Corte di Appello aveva inoltre motivato correttamente che l'imputato si era allontanato dal domicilio dichiarato senza darne comunicazione come previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., per cui la mancata conoscenza del processo derivava da condotta gravemente negligente e non da impossibilità oggettiva di difendersi. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Rimedio esperibile in caso di mancata conoscenza del processo; richiede la prova che la mancata conoscenza non sia imputabile a colpa dell'imputato e può trovare applicazione solo se sussistono i presupposti di effettiva ignoranza del processo
art. 161 cod. proc. pen. (commi 1 e 4)
Stabilisce l'obbligo di indicare e aggiornare il domicilio per le notifiche; l'omessa comunicazione della modifica del domicilio può far ricadere la responsabilità sulla parte che non abbia potuto ricevere le notifiche, rendendo incolpevole ignoranza del processo non provata
Rinvio alla disciplina della revisione (art. 640) e, tramite tale rinvio, la necessità che la procura speciale al difensore sia prodotta per la proposizione del ricorso per Cassazione in tali materie
Norma richiamata tramite art. 625-bis che impone, tra l'altro, la procura speciale autenticata per la legittimazione del difensore a proporre il ricorso; la mancanza di detta procura determina inammissibilita del ricorso
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita del ricorso, come applicato nella sentenza
Massime di principio
- Per proporre ricorso per Cassazione in materia di rescissione/revoca fondata sul rinvio ad art. 640 e art. 625-bis è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale autenticata; la sua assenza determina inammissibilita per carenza di legittimazione
- La sussistenza di una reale ignoranza del processo ai fini dell'art. 629-bis richiede prova che l'imputato non abbia potuto conoscere il giudizio per causa non imputabile a lui; l'allontanamento dal domicilio dichiarato senza comunicazione può configurare grave negligenza che esclude il rimedio
- La presenza di un difensore d'ufficio non esonera l'imputato dall'obbligo di aggiornare il domicilio e non costituisce di per sé prova di impossibilità di nominare difensore di fiducia o di esercitare compiutamente la difesa
- Se una istanza è stata presentata personalmente dall'imputato, il successivo ricorso proposto dal difensore richiede espressa procura speciale per il nuovo grado; la mancata coincidenza formale tra atti può causare inammissibilita
- In caso di inammissibilita del ricorso sono normalmente disposte condanna alle spese e, se previsto, il versamento di somme a favore della Cassa delle Ammende; per evitare queste conseguenze è opportuno verificare preventivamente la completezza della procura e la regolarità della legittimazione
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