Cassazione Civile, Ordinanza n. 15972/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l’anno d’imposta 2013, con rideterminazione di Iva, Irap e Ires; per il medesimo anno fu notificato anche al socio unico e amministratore un avviso di accertamento Irpef, fondato sulla contestazione di maggiori redditi di partecipazione ritenuti occultamente percepiti. I due ricorsi, proposti dinanzi alla commissione tributaria provinciale e poi rigettati nei successivi gradi di merito, sono stati impugnati in Cassazione con tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell’art. 113 c.p.c. e violazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 nonché della l. n. 28/1999. Prima dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria e documentazione attestanti l’adesione alla definizione agevolata delle posizioni fiscali (rottamazione quater) e hanno chiesto l’estinzione del giudizio, producendo la documentazione richiesta a tal fine.
La decisione
La Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta risultavano la regolarità della domanda e dei versamenti e quindi l’adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197 del 2022. Richiamando l’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, come convertito, la Corte ha interpretato la disciplina nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione va dichiarata d’ufficio dal giudice sulla base della dichiarazione di adesione, dell’esito della domanda e della prova del pagamento. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
È invocato dai ricorrenti per lamentare violazione e falsa applicazione della norma sulla decisione secondo diritto.
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale norma ritenuta violata in relazione all’utilizzo dei dati e degli elementi acquisiti dall’amministrazione finanziaria.
È richiamata insieme all’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 come norma asseritamente violata.
art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197 del 2022
È la disciplina della definizione agevolata cui i ricorrenti hanno aderito, posta a base della richiesta di estinzione del giudizio.
art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025
È interpretato nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, il perfezionamento della definizione si realizza con il pagamento della prima o unica rata e che il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio sulla base della documentazione prodotta.
comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022
È interpretato in combinazione con la norma sopravvenuta nel senso sopra indicato, ai fini dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata e di avere effettuato il pagamento richiesto dalla disciplina applicabile, il giudizio deve essere dichiarato estinto, anche d’ufficio, senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata, il perfezionamento si considera realizzato con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché sia prodotta la documentazione attestante adesione, esito della domanda e pagamento.
- La sopravvenuta disciplina interpretativa può incidere sul regime processuale del giudizio pendente, imponendo al giudice di verificare la ricorrenza dei presupposti formali e documentali dell’adesione alla definizione agevolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15930/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15931/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15932/2026 del 24/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →