Cassazione Penale, Sentenza n. 34870/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato nei confronti di Guaglione il beneficio dell'indulto (concesso con ordinanza del G.I.P. di Cremona del 24/11/2010) e la sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del G.U.P. di Brescia del 7/2/2006), per effetto di una successiva condanna della Corte d'appello di Napoli del 23/5/2019 (pena di 3 anni e 6 mesi) per reati associativi e delitti connessi. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione e contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento del periodo temporale dell'associazione (contestata come iniziata nel 2009 fino al 2013), sostenendo che le prove richiamate sono neutre rispetto alla collocazione temporale e non dimostrano l'operatività del sodalizio nel quinquennio rilevante; (ii) violazione del principio del favor rei e dell'art. 27 Cost., con richiamo agli effetti negativi della revoca sulla reintegrazione sociale a distanza di molti anni dai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il giudicato e verificato i presupposti temporali per la revoca dell'indulto e della sospensione condizionale, ritenendo emergente dalla sentenza di merito e dagli elementi indicati (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, rapporti illeciti documentati, controlli di polizia) l'esistenza di una partecipazione consolidata al sodalizio già anteriore alle intercettazioni e ricadente nel periodo rilevante (2009-2013). Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per reati permanenti, è sufficiente che un qualsiasi frammento della permanenza cada nel quinquennio considerato ai fini della revoca dell'indulto. Ha inoltre ritenuto infondato l'argomento legato alla funzione rieducativa della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, codice penale
Base normativa per la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna; il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca per effetto della condanna sopravvenuta.
legge n. 241 del 2006 (art. 1, disciplina dell'indulto del 2006)
Ai fini della revoca dell'indulto, rileva una condanna per delitto non colposo con pena detentiva non inferiore a due anni caduta nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge; per reati di natura permanente è sufficiente che un segmento della permanenza cada nel quinquennio.
D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 (indulto)
Normativa sull'indulto richiamata dalla giurisprudenza cui si riferisce la sentenza: l'applicabilità e la revocabilità del beneficio sono valutate dal giudice dell'esecuzione interpretando il giudicato e verificando i presupposti temporali e sostanziali.
Cass. Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012 (dep. 2013)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il compito di interpretare il giudicato per verificare la sussistenza delle condizioni di legge in materia di indulto e incidenti di esecuzione.
Cass. Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000 e Cass. Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016
Giurisprudenza che afferma che, ai fini della revoca dell'indulto per reati permanenti, è sufficiente che nel periodo rilevante sia caduto anche un frammento della permanenza del reato; valutazione compatibile con la revoca quando il giudice di merito abbia individuato un inizio della consumazione anteriore al termine.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato: se la sentenza di merito indica un arco temporale della condotta, quell'indicazione può essere assunta per verificare i presupposti di revoca dell'indulto o di altri benefici.
- Per reati permanenti ai fini della revoca dell'indulto (legge 241/2006) è sufficiente che un qualsiasi segmento della permanenza ricada nel periodo temporale rilevante (ad es. nel quinquennio considerato); non è necessario che l'intera durata cada entro quel periodo.
- Elementi probatori accessori richiamati nella motivazione (dichiarazioni di collaboratori, accertamenti di polizia, rapporti illeciti documentati) possono legittimamente essere utilizzati dal giudice dell'esecuzione per inferire la stabilità o l'anteriorità di una partecipazione associativa, se emergono coerentemente dalla sentenza di merito.
- Il principio del favor rei e la finalità rieducativa della pena non impediscono la revoca di benefici già concessi quando ricorrano le condizioni di legge per la revoca e quando il giudice dell'esecuzione, interpretando il giudicato, dia motivazione logica e congrua.
- La censura per presunta illogicità o contraddittorietà della motivazione richiede la puntuale indicazione di incongruenze specifiche: una motivazione lineare e coerente che richiami elementi del giudicato è difficile da ritenere viziata se dimostra il percorso argomentativo utilizzato dal giudice dell'esecuzione.
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