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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23577/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Salerno che l'aveva condannata per il reato di evasione, sostenendo in sostanza censure di fatto sulla sua identificazione da parte degli operanti e sul giudizio di responsabilità. Dall'ordinanza emerge che i motivi riproponevano questioni già esaminate e respinte nei giudizi di merito. In particolare, la censura riguardava l'affermazione di responsabilità per due episodi nei quali la donna sarebbe stata notata nel piazzale antistante l'immobile da cui risultava evasa, ma le doglianze sono state ritenute non consentite in sede di legittimità perché meramente fattuali. È stata inoltre contestata, implicitamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., ritenuta però esclusa in ragione del precedente per evasione e dei reiterati precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente in fatto e riproduttive di questioni già correttamente decise dai giudici di merito, sia quanto all'identificazione della ricorrente sia quanto alla responsabilità penale. Ha inoltre reputato ragionevole il diniego della particolare tenuità del fatto, perché il precedente specifico per evasione e i reiterati precedenti penali costituivano elementi ostativi alla valutazione di minima offensività. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione; le doglianze dell'imputata su responsabilità e identificazione non erano scrutinabili in sede di legittimità perché di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del precedente specifico per evasione e dei reiterati precedenti penali, ritenuti ostativi alla valutazione di minima offensività.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del fatto o della prova, quando il giudice di merito abbia già esaminato e logicamente disatteso le stesse doglianze.
  • L'identificazione dell'imputato operata dai giudici di merito, se sorretta da argomentazione logica e non manifestamente illogica, non può essere sovvertita mediante mere contestazioni fattuali in cassazione.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando emergano precedenti specifici e reiterati precedenti penali, se tali elementi rendono non marginale l'offesa e impediscono di qualificare la condotta come espressiva di minima offensività.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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