Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 80/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II, n. 80/2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti dall'appellante. Il Consiglio di Stato rileva che le questioni giuridiche sottese alla controversia necessitano di approfondimento nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale né pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito. Ha disposto che la segreteria trasmetta l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo che l'interesse dell'appellante sia tutelato dalla celere definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di questioni da approfondire nel merito, di tutelare l'interesse cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di concedere una misura cautelare provvisoria sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le questioni giuridiche sottese a una domanda cautelare necessitano di approfondimento nel merito e non risulta apprezzabile un periculum in mora, il giudice dell'appello cautelare può accogliere l'impugnazione ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione favorevole sulla fondatezza della pretesa sostanziale, ma assicura una tutela acceleratoria attraverso la rapida trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.