Sentenza n. 469/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 707/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1376/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva ordinato l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo complessivo di euro 1.500,00, relativo a tre annualità. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti dell'azione esecutiva, costituiti dal passaggio in giudicato della sentenza e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito integralmente quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, chiedendo la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza ottemperanda durante il giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito del ricorso secondo il principio della soccombenza virtuale e lo ha ritenuto fondato: risultavano infatti il passaggio in giudicato della sentenza, certificato dalla mancata impugnazione, e il perfezionamento della notificazione del titolo all'amministrazione il 13 dicembre 2024, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'avvenuta esecuzione del giudicato. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Anche dopo la sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
- La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo conformativo o di pagamento non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando, valutato virtualmente il merito, il ricorso risultava fondato e l'esecuzione è intervenuta soltanto durante il giudizio.
Come è indicizzato
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