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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00916/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 giugno 2024, deducendo un solo motivo, molto sintetico, con cui lamentava il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale. La censura si appuntava, in modo generico, sul riconoscimento dell'imputato da parte dei testimoni, sostenendo in sostanza che tale identificazione non fosse sicura; il ricorso non indicava però, oltre a un vago richiamo a un solo testimone, gli specifici elementi posti a base della doglianza e non confrontava adeguatamente la motivazione ritenuta congrua e adeguata dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. In particolare, la censura non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla motivazione sulla riconoscibilità dell'imputato, già ritenuta congrua dalla Corte di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione i punti della decisione impugnata e le ragioni della critica; la genericità determina inammissibilità.

  • cod. proc. pen.

    Il richiamo è al codice di procedura penale per la disciplina dei requisiti del ricorso e del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere formulata in modo specifico, con individuazione chiara degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'impugnazione.
  • La mera contestazione generica dell'attendibilità o della sicurezza del riconoscimento dell'imputato non è sufficiente se non si confronta puntualmente con la motivazione del giudice di merito e con gli elementi probatori valorizzati in sentenza.
  • Quando il motivo non consente al giudice di legittimità di individuare esattamente i rilievi mossi, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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