Sentenza n. 533/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 155/2025 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025 inerente Bonus Carta Elettronica Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per due annualità, per complessivi 1.000,00 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all'assegnazione della provvidenza per complessivi 1.000,00 euro. Il Ministero si è costituito e, dopo il deposito del ricorso, ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha confermato di avere ottenuto la provvidenza nel gennaio 2026, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso evidenziava inoltre il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, presupposti dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante l'attribuzione della Carta elettronica dovuta. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso in quanto l'amministrazione ha adempiuto solo successivamente alla sua proposizione. Il TAR ha dato atto della sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, consistenti nel passaggio in giudicato della sentenza e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800,00 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata in ottemperanza durante il giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse della parte ricorrente.
- Anche in presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice dell'ottemperanza può esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, ove previsto, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
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