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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12812/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppina Costa. Il ricorso articolava tre motivi: 1) riguardo al capo 8) (concorso nel reato di accesso/uso indebito di dispositivi di comunicazione, art. 391-ter c.p.) si censurava l'esclusione del concorso morale nonostante le ripetute comunicazioni tra la persona detenuta Francesco La Rosa e Costa tramite telefoni illeciti; 2) riguardo al capo 6) (concorso in tentata estorsione aggravata) si contestava l'esclusione della gravità indiziaria nonostante l'organizzazione da parte di Costa di almeno un incontro tra autore e vittima e il ruolo di intermediaria; 3) riguardo al capo 1) (partecipazione ad associazione mafiosa, art. 416-bis c.p.) si denunciava la parcellizzazione e la svalutazione degli indizi (messaggi veicolati, contatti, risorse finanziarie, trattamenti privilegiati), chiedendo una lettura congiunta del quadro indiziario.

La decisione

La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al capo 6) (tentata estorsione) e al capo 1) (associazione mafiosa), confermando la valutazione del Tribunale del riesame che aveva escluso la gravità indiziaria per tali posizioni sulla base delle risultanze assunte (assenza di atti attivi idonei a rafforzare l'azione estorsiva; elementi indiziari insufficienti a dimostrare una messa a disposizione stabile e consapevole per la consorteria). Quanto al primo motivo relativo al capo 8) (art. 391-ter, terzo comma), la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la valutazione della condotta di Costa: non è stata svolta un'analisi sufficiente delle numerose e ripetute comunicazioni, della pluralità dei canali illeciti impiegati e della possibile incidenza della sua condotta sul proposito criminoso del detenuto. Perciò la Corte ha accolto il ricorso limitatamente a tale motivo, ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al capo 8) e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame del compendio indiziario con motivazione congrua e coerente. L'annullamento non riguarda gli altri capi, nei quali il rigetto dell'ordinanza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    Norma introdotta per sanzionare l'accesso o l'uso indebito di dispositivi di comunicazione da parte del detenuto e, al terzo comma, punire il detenuto che riceve o utilizza tali dispositivi. La Corte ricorda che la fattispecie contempla condotte diverse (procura/introduzione/consenso all'uso da parte di terzi e uso/recezione da parte del detenuto) e che, pur essendo reato proprio nel terzo comma, non è esclusa a priori la possibilità di concorso di persone esterne quando vi sia un contributo consapevole e volontario dell'extraneus.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: applicabile anche quando l'autore principale commette un reato proprio, purché l'extraneus abbia fornito un contributo causale, consapevole e volontario alla realizzazione del fatto. La Corte richiama la necessità di motivare la forma concreta del contributo (istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito, ecc.).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina dell'associazione di tipo mafioso: la partecipazione richiede, oltre alla vicinanza, un contributo effettivo e consapevole alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio; la semplice contiguità o relazione affettiva non basta. Va valutata la stabile inserzione nella struttura (fidelizzazione, rispetto delle gerarchie, adempimento ordini).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i presupposti per l'adozione di misure cautelari personali: richiede gravi indizi di colpevolezza. La Corte ricorda che per la cautela la gravità indiziaria richiede elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità, pur senza la precisione e concordanza richieste nel giudizio di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    Norma sul giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi); la Corte sottolinea che tali requisiti non sono richiesti nella stessa misura per la valutazione cautelare, ma che gli indizi devono comunque essere gravi e basati su fatti accertati e non su ipotesi.

  • art. 391-bis cod. pen.

    Richiamata per distinguere ipotesi specifiche di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti (regime 41-bis) rispetto alla fattispecie generale di art. 391-ter.

Massime di principio

  • Perché la ricezione di comunicazioni illecite da parte di un esterno configuri concorso (art. 110), è necessario dimostrare un contributo consapevole e volontario che abbia inciso sulla consumazione del reato: non basta la mera passiva ricezione delle chiamate.
  • Nell'esame cautelare la gravità indiziaria richiede elementi che, pur non dovendo avere la precisione del giudizio definitivo, siano gravi, fondati su fatti suffragati e non su semplici congetture; il giudice deve motivare in modo congruo sull'effettiva valenza indiziaria dei singoli elementi e sulla loro possibile lettura congiunta.
  • Nel concorso in reati propri (p.es. art. 391-ter terzo comma) il procuratore deve documentare non solo la frequenza delle comunicazioni, ma anche la loro portata (contenuto, ruolo nell'alimentare o rafforzare il proposito criminoso, pluralità/varietà dei canali illeciti, coordinamento o accordi), nonché eventuali atti materiali (procura, introduzione, ricarica, mediazione) che possano rappresentare un contributo efficace.
  • Nel reato di tentata estorsione la figura dell'intermediario risponde se emerge la coscienza e la volontà di contribuire all'azione estorsiva; la mera presenza o la funzione di accompagnatrice può non essere sufficiente se non collegata a comportamenti attivi volti a sollecitare o rafforzare la pretesa illecita.
  • Per l'accusa di partecipazione a struttura mafiosa occorre dimostrare la stabile inserzione dell'indagato nel sodalizio (fidelizzazione, esecuzione di ordini, contributi ripetuti) e non è sufficiente la semplice vicinanza o connivenza occasionale; i singoli indizi vanno letti congiuntamente quando le circostanze sono certe e complementari.
  • In caso di decisione cautelare annullata per carenza motivazionale, il giudice rimandato deve rinnovare l'analisi del compendio probatorio con attenzione alla scansione temporale, alla ripetitività degli atti, alla pluralità dei mezzi impiegati e alla possibile incidenza causale del comportamento dell'extraneus sulla condotta del detenuto.

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