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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05517/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per la violazione contestata resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per una violazione del codice della strada. L'unico motivo di ricorso contestava il presupposto della recidiva nel biennio, sostenendo in sostanza che non vi fossero i presupposti per applicare l'aggravamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza riproponesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e che, comunque, fosse priva di specificità perché si limitava a un'opposizione generica alle ragioni poste a base della decisione impugnata, in particolare alla considerazione che non vi erano elementi per ritenere che la precedente sanzione amministrativa fosse stata impugnata.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    È la disposizione incriminatrice/ sanzionatoria richiamata come base della responsabilità già affermata nei giudizi di merito.

  • Cassa delle ammende

    La Corte dispone la condanna del ricorrente al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve avere specificità e pertinenza censoria: non è ammissibile la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Una censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
  • Quando la sentenza di merito fonda un presupposto applicativo su assenza di elementi in atti, la critica in cassazione deve indicare in modo concreto quali elementi siano stati trascurati o mal valutati, non essendo sufficiente un'opposizione meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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