Cassazione Penale, Sentenza n. 02329/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere dedita al narcotraffico e reati connessi. Le censure principali sono: contestazione della qualificazione giuridica dell'art. 74 DPR n. 309/1990 (assenza degli elementi costitutivi dell'associazione: natura rudimentale, mancanza del numero minimo, organizzazione, stabilità e apporto individuale apprezzabile); richiesta di applicazione più ampia delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della partecipazione di singoli (in particolare Duka) come mero acquirente e travisamento delle intercettazioni; e per Blinishti contestazione della valutazione probatoria che lo riteneva partecipe nonostante fosse detenuto durante indagini, la presunta errata valorizzazione di rapporti di parentela e la rotazione degli spacciatori come elemento di confusione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei partecipanti che avevano definito il procedimento davanti alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ritenendo che con il concordato sulla pena essi avevano rinunciato alle censure non attinenti al trattamento sanzionatorio e che sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale. Il ricorso di Edison Blinishti è stato esaminato nel merito e rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione probatoria della Corte d'appello (intercettazioni, riprese, sequestri, arresti in flagranza, dichiarazioni di acquirenti, uso di utenze telefoniche e la prassi del "numero unico"), tali da dimostrare la partecipazione di Blinishti all'organizzazione. Conseguentemente tutti i ricorsi sono stati o dichiarati inammissibili o rigettati; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorso di Blinishti è stato rigettato con specifica condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, pur di fronte a critiche sulla presunta rudimentalità dell'organizzazione, gli elementi minimi dell'associazione a delinquere (organizzazione, stabilità, apporto individuale apprezzabile e pluralità di soggetti) risultino dimostrati dalle risultanze probatorie complessive (intercettazioni, sequestri, basi logistiche, canali di approvvigionamento).
Accogliendo il concordato sulla pena i ricorrenti hanno rinunciato a dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli attinenti alla quantificazione della pena; tale rinuncia determina l'inammissibilità delle censure non riservate e la formazione del giudicato sostanziale su di esse.
Il giudice di secondo grado che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dunque l'assenza di tale motivazione non è motivo idoneo a rendere ammissibile il gravame.
La Corte ha fatto applicazione dell'art. 616 c.p.p. per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo equo tale onere per le impugnazioni inammissibili o infondate.
Massime di principio
- Chi accetta il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia esplicitamente a censure diverse dalla quantificazione della pena perde la possibilità di impugnare in Cassazione quelle censure: esse diventano inammissibili e su di esse si forma il giudicato sostanziale.
- Per la configurazione dell'associazione a delinquere (art. 74 DPR 309/1990) il giudice valuta il quadro probatorio nel suo complesso: intercettazioni telefoniche/ambientali, sequestri, riprese video, servizi di osservazione, dichiarazioni di acquirenti e attività logistiche possono dimostrare organizzazione, stabilità e ripartizione di ruoli anche se l'organizzazione appare in parte 'rudimentale'.
- La posizione marginale di un soggetto (es. presunto acquirente) può essere esclusa solo con argomentazione probatoria convincente; l'elemento soggettivo e la consapevolezza di far parte dell'associazione si provano con fatti concreti (contatti, utenze dedicate, riconoscimenti da clienti, comunicazioni tra associati).
- L'arresto o la detenzione di un indagato durante le indagini non esclude automaticamente la sua partecipazione all'associazione se emergono elementi che lo collegano stabilmente al sistema criminoso (utenze, clienti, passaggi di informazioni, sostituzioni organizzative).
- Per preservare possibilità di impugnazione su questioni di merito occorre non limitare pericolosamente le riserve in sede di patteggiamento/concordato: chi ritiene di dover contestare la qualificazione giuridica del fatto o travisamenti probatori deve evitare di rinunciare a tali motivate censure.
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