Cassazione Civile, Ordinanza n. 18886/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, emesso nei confronti di una ricevitoria italiana e di due società riconducibili a bookmaker esteri. La CTR aveva accolto l’appello delle società bookmaker e dichiarato cessata la materia del contendere per la ricevitoria, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 avesse fatto venir meno l’obbligazione principale della ricevitoria e, conseguentemente, anche la pretesa tributaria nei confronti del bookmaker, qualificata come obbligazione solidale "secondaria" priva di autonoma esistenza. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che tale pronuncia di incostituzionalità non escludeva l’assoggettamento all’imposta dei bookmaker per le annualità anteriori al 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di rinvio per tentativo di conciliazione, ritenendo non applicabili al giudizio di legittimità le nuove disposizioni del d.lgs. n. 220/2023, e ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 non abbia escluso l’obbligo tributario dei bookmaker per gli anni antecedenti al 2011, ma abbia inciso solo sulla posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in ragione dell’impossibilità di traslare l’imposta secondo il sistema delle commissioni cristallizzate. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e la natura autonoma, ai fini tributari, dei rapporti obbligatori tra bookmaker e ricevitoria, escludendo che si trattasse di solidarietà dipendente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
Costituisce la base normativa dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte ne ha confermato l’applicabilità anche ai bookmaker per le annualità anteriori al 2011.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
La disposizione interpretativa è stata letta come esplicitazione dell’obbligo d’imposta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e per l’attività svolta per conto di bookmakers esteri.
art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023
È stata richiamata per escludere la possibilità di rinvio dell’udienza ai fini della conciliazione in Cassazione.
Nella versione modificata è stata ritenuta applicabile ai giudizi di Cassazione solo per la conciliazione fuori udienza, nei limiti di compatibilità e per i giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024.
art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha escluso che il meccanismo di conciliazione in udienza, comportante differimento, sia applicabile al giudizio di legittimità.
art. 48-ter d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina del pagamento dovuto in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
È stato interpretato nel senso che le modifiche sulla conciliazione si applicano ai giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore del decreto, non al presente giudizio.
art. 1, comma 64, l. n. 220/2010
È stato richiamato per gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e di contrasto all’evasione nel settore del gioco.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina non comporta automaticamente l’esclusione della soggettività passiva dei bookmaker per le annualità anteriori al 2011, se la censura riguarda specificamente la posizione delle ricevitorie e l’impossibilità di traslazione del tributo.
- La disposizione interpretativa del 2010 va letta nel senso che il prelievo colpisce anche l’attività di gestione delle scommesse svolta per conto di soggetti privi di concessione, includendo il gestore per conto terzi nel presupposto impositivo.
- Nel sistema dell’imposta sulle scommesse, il rapporto tra bookmaker e ricevitoria non configura una solidarietà dipendente, ma rapporti obbligatori autonomi avvinti da solidarietà paritetica ai fini tributari.
- Per escludere l’applicazione di nuove norme processuali alla Cassazione tributaria occorre una previsione transitoria espressa; in mancanza, le modifiche non si estendono ai giudizi già pendenti se il testo normativo ne limita temporalmente l’efficacia.
- Nel settore dei giochi d’azzardo, gli Stati membri possono adottare restrizioni giustificate da esigenze imperative di interesse generale, purché proporzionate; la disciplina fiscale nazionale può quindi colpire in modo uniforme operatori nazionali ed esteri senza integrare discriminazione.
- La qualificazione della posizione passiva ai fini tributari deve guardare alla sostanza dell’attività svolta: chi raccoglie e trasmette scommesse, incassa le somme e cura il pagamento delle vincite svolge un’attività di gestione rilevante ai fini dell’imposizione.
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