Cassazione Penale, Ordinanza n. 17464/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 19 giugno 2025, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Suprema Corte. Con il ricorso ha dedotto, in sostanza, due censure: l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti previste dall'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare; e l'erronea o comunque omessa motivazione sul diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. La difesa ha anche depositato memoria. La censura era rivolta contro la motivazione della sentenza di rinvio, ritenuta dal ricorrente insufficiente su questi profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, nel decidere in sede di rinvio, avesse compiutamente motivato sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, sia sul diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Ha quindi qualificato le doglianze come manifestamente infondate e finalizzate a ottenere una diversa lettura del materiale processuale non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
richiamato quale base normativa delle attenuanti la cui mancata concessione era oggetto di doglianza; la Corte ha ritenuto che la sentenza di rinvio avesse adeguatamente motivato sul punto.
detenzione domiciliare
indicata come pena sostitutiva il cui diniego era censurato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di rinvio.
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Cassa delle ammende
destinazione della somma di euro 3.000 dovuta dal ricorrente per la declaratoria di inammissibilità, in difetto di elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle risultanze processuali quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e puntuale sui punti devoluti.
- Il vizio di motivazione è insussistente quando il giudice di rinvio si conforma al dictum rescindente e affronta compiutamente le questioni affidate al suo esame, senza omissioni rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze manifestamente infondate o nella mera richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio o argomentativo.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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