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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23240/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato una richiesta ex art. 671 c.p.p. volta all'applicazione della disciplina del reato continuato. Il ricorso è stato proposto personalmente, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso, in rapporto al requisito di sottoscrizione imposto dalla disciplina processuale vigente dopo la riforma del 2017.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma richiamata come base dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 103/2017 sul regime delle impugnazioni proposte personalmente

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo il deposito/sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base implicita della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte di cassazione, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01

    precedente di legittimità richiamato per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
  • Il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione opera per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, senza che rilevi la natura dell'atto oggetto di ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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