Cassazione Penale, Ordinanza n. 06435/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla mancata rinnovazione istruttoria, sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche fossero meri reiterati dissensi rispetto alla motivazione di merito, già adeguata e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza di appello deducendo tre profili: l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione richiamata nel provvedimento emerge che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata. Il fatto di reato, per quanto desumibile dal testo, riguardava opere realizzate senza titolo, valutate come di entità non tenue anche per il pericolo concreto arrecato alla circolazione pedonale e veicolare.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della gravità dell'illecito, dell'entità delle opere realizzate senza titolo e dell'effettivo pericolo per la circolazione pedonale e veicolare.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate in modo puntuale e logicamente coerente dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è dovuta quando il compendio probatorio sia ritenuto completo e sufficiente a sorreggere la decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la gravità dell'illecito, l'entità delle opere eseguite senza titolo e il concreto pericolo per beni o interessi protetti escludano una valutazione di minima offensività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda sulla mancanza di elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato e tale valutazione sia adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
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