Cassazione Penale, Ordinanza n. 35545/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 9 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che aveva rigettato la richiesta di permesso di necessità per visitare il nipote affetto da handicap. Il Tribunale aveva rilevato che un analogo permesso era già stato concesso nel novembre 2025 e aveva motivato il rigetto con il carattere eccezionale del beneficio, la necessità che trascorresse un tempo congruo dall’ultimo permesso e la stabilità delle condizioni di salute del familiare, rispetto alle quali erano passati solo pochi mesi. Il ricorso sollecitava essenzialmente una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione del Tribunale di sorveglianza era adeguata e conforme all’orientamento di legittimità. Ha osservato che le censure chiedevano una rilettura dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere in una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto che impedisca i contatti nelle forme ordinarie, fermo restando che l'eventuale reiterazione del permesso, ammissibile previa valutazione in concreto dell'intensità del legame affettivo, dell'assenza di modalità alternative di contatto e del tempo trascorso dall'ultima fruizione, non può trasformare il beneficio di natura eccezionale in una prassi ordinaria
Il permesso può essere concesso anche in presenza di una patologia cronica del congiunto che impedisca i contatti ordinari. La reiterazione richiede una valutazione concreta dell’intensità del legame, delle alternative di contatto e del tempo dall’ultima fruizione, senza che il beneficio eccezionale diventi ordinario.
deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, come disposto dalla norma.
Massime di principio
- Il permesso di necessità può essere giustificato dalla condizione patologica cronica di un congiunto quando essa impedisca i contatti nelle forme ordinarie.
- La reiterazione del permesso di necessità richiede una valutazione concreta dell’intensità del legame affettivo, dell’assenza di modalità alternative di contatto e del tempo trascorso dalla precedente fruizione; il carattere eccezionale dell’istituto impedisce che il beneficio si trasformi in una prassi ordinaria.
- È inammissibile in cassazione la censura che, senza individuare un vizio della motivazione rilevante in legittimità, solleciti una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di sorveglianza.
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