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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35381/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, pronunciata su ricorso di una banca. La corte d'appello aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Nel ricorso per cassazione l'imprenditore ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1, comma 2, 15, comma 4 e 18, comma 10, l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la corte territoriale aveva escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni IRPEF e dei modelli IVA relativi ai tre esercizi precedenti, qualificandoli come atti unilaterali, senza valutarne l'idoneità a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità; in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo; (2) omesso esame circa l'erroneo giudizio di inidoneità dei registri delle fatture di vendita e di acquisto a provare il non superamento delle soglie; (3) violazione dell'art. 5 l.fall., sostenendo che l'accertamento dello stato di insolvenza sarebbe irrilevante per le imprese sotto soglia; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la conseguente condanna alle spese. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo corretta la doglianza sulla prova della non fallibilità: il debitore può dimostrare il mancato superamento delle soglie ex art. 1, comma 2, l.fall. con strumenti probatori diversi dai bilanci richiesti dall'art. 15, comma 4, l.fall., inclusi scritture contabili e altri documenti formati dalla parte o da terzi, purché idonei a rappresentare storicamente i fatti economici e patrimoniali dell'impresa. È stata quindi censurata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice l'attendibilità dei documenti prodotti solo perché di formazione unilaterale, senza specifiche ragioni di inattendibilità, incompletezza o artificiosità. I motivi terzo e quarto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzata come base del giudizio di merito

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    le soglie dimensionali di non fallibilità possono essere provate dal debitore con documentazione anche diversa dai bilanci

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    i bilanci degli ultimi tre esercizi non hanno valore di prova legale esclusiva

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo per censurare la valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo per censurare la valutazione dell'attendibilità dei documenti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi relativi alla prova della non fallibilità

  • art. 5 l.fall.

    la censura sullo stato di insolvenza è stata assorbita dall'accoglimento dei primi motivi

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata assorbita

  • art. 380 bis c.p.c.

    indica il rito camerale seguito in cassazione

Massime di principio

  • Il debitore che intenda contestare la propria fallibilità può dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali non solo mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi, ma anche tramite altre scritture contabili o documenti idonei a rappresentare i dati economici e patrimoniali dell'impresa.
  • I documenti di formazione unilaterale non sono inutilizzabili per il solo fatto di provenire dalla parte: il giudice deve valutarne concretamente attendibilità, completezza e veridicità, non potendo escluderli in radice senza specifiche ragioni.
  • I bilanci richiamati dalla disciplina prefallimentare non costituiscono prova legale esclusiva della fallibilità o non fallibilità dell'imprenditore.
  • Quando viene accolto il motivo relativo alla prova della non fallibilità, restano assorbite le censure che investono lo stato di insolvenza e la regolazione delle spese della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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