Cassazione Penale, Sentenza n. 4756/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto di 3 bottiglie di birra (valore complessivo Euro 3,74), censurando la Corte d'appello per aver escluso l'attenuante comune del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. L'appellante sosteneva che, anche trattandosi di reato tentato, dalle modalità del fatto risultava con certezza che il danno patrimoniale sarebbe stato di minima entità, pertanto l'attenuante doveva essere riconosciuta in base alla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello (escludere l'attenuante per la presunta reiterazione di reati) era in contrasto con il principio consolidato secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando dalle modalità del fatto sia possibile desumere con certezza la minima rilevanza del danno. Per la fondatezza della doglianza la Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato si era estinto per prescrizione il 27/10/2022 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità può applicarsi anche al tentativo quando, dalle modalità del fatto, sia possibile desumere che il danno sarebbe stato di rilevanza minima.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528
Principio espresso dalla Corte di legittimità secondo cui nei reati contro il patrimonio l'attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto, che il danno sarebbe stato minimo.
Massime di principio
- L'attenuante del danno di speciale tenuità può essere riconosciuta anche per i reati tentati se dalle modalità del fatto emerge con sufficiente certezza che il danno sarebbe stato di minima entità.
- La semplice reiterazione di condotte pregresse non è di per sé sufficiente a escludere l'attenuante: il giudice deve valutare specificamente il singolo episodio e la sua concreta offensività patrimoniale.
- Il riconoscimento (o la negazione) di un'attenuante può incidere sui termini di prescrizione; se la decisione impugnata contrasta con la giurisprudenza consolidata, la Cassazione può rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare il valore effettivo del bene e le modalità del tentativo per dimostrare la scarsa rilevanza patrimoniale e invocare la giurisprudenza che ammette l'attenuante nel tentato.
- I giudici devono motivare puntualmente l'esclusione dell'attenuante quando si basano su elementi come la reiterazione delinquenziale, spiegando perché tali elementi prevalgono sulla modesta entità del danno nel singolo fatto.
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