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Sentenza

Sentenza n. 14182/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del 19.02.2025 con il quale la Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, tenuto conto degli esiti delle prove sostenute dal candidato, giudicava collegialmente quest’ultimo NON IDONEO in quanto non in linea con le seguenti aree: intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, emotiva e dell’assunzione del ruolo, evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal sopra menzionato profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso; - della nota prot. n. 39867/14 del 7 marzo 2025, della Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento Reparto Concorsi – Ufficio Contenzioso, con la quale è stato disposto l’accoglimento differito dell’istanza di accesso ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, motivando la decisione con riferimento alla fase ancora in corso degli accertamenti attitudinali e alla necessaria tutela della riservatezza della documentazione concorsuale; - della nota prot. n. 0049574/2025 del 20 marzo 2025, a firma del medesimo Ufficio, con la quale, in riscontro a sollecito dell’interessato, è stata ribadita la non ostensione degli atti fino al termine degli accertamenti attitudinali, calendarizzati nei giorni dal 10 al 13 giugno 2025, e si è nuovamente motivato il differimento ai sensi della normativa vigente e della circolare n. 263000 del 8 ottobre 2001; - tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso.

Giustizia amministrativa202506100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e provvedimenti di differimento dell'accesso agli atti concorsuali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio del 19 febbraio 2025 con cui la Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale lo aveva dichiarato non idoneo, ritenendolo non conforme al profilo ideale di riferimento nelle aree intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, emotiva e dell'assunzione del ruolo. Erano stati inoltre impugnati i provvedimenti con cui la Guardia di Finanza aveva differito l'accesso alla documentazione concorsuale fino alla conclusione degli accertamenti attitudinali, motivando il differimento con la necessità di tutelare la riservatezza della documentazione e richiamando l'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 e una circolare interna. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, depositando un atto di rinuncia non notificato alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia non rispettava le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse. L'atto depositato dal ricorrente, pur irrituale come rinuncia, costituiva elemento univoco della perdita di interesse alla definizione della causa. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    ne impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima della udienza

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza per rispettare le formalità previste dalla disposizione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia irrituale può costituire elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse e consentire la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006

    È stato richiamato dall'amministrazione quale fondamento del differimento dell'accesso agli atti durante la pendenza degli accertamenti attitudinali; il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del differimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali protetti nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale presupposto della tutela dei dati appartenenti a categorie particolari nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato, unitamente alla normativa sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non produce gli effetti formali della rinuncia processuale, ma può comunque costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia, quando il comportamento processuale della parte ricorrente dimostri in modo inequivoco che essa non intende più ottenere una decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccesso documentaleConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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