Cassazione Civile, Ordinanza n. 28270/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dell'adesione del controricorrente, rilevando la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. Ne è stata dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, senza alcuna statuizione sulle spese di lite proprio in ragione dell'adesione del resistente alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda proposta da un ingegnere per il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività di progettazione svolta su incarico di un consorzio di bonifica. Il Tribunale aveva deciso in un certo senso, poi la Corte d'Appello di Roma aveva riformato parzialmente la pronuncia di primo grado accogliendo solo in parte la domanda del professionista. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, e il controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente formulata e sottoscritta, è idonea a determinare l'estinzione del processo di cassazione.
In presenza di rinuncia al ricorso e adesione della controparte, il giudizio di cassazione si estingue e non vi è statuizione sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è formalmente valida e accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo di cassazione per rinuncia con adesione del resistente, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- La verifica della Corte, in presenza di rinuncia, si concentra esclusivamente sui requisiti formali previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., senza esame del merito della controversia.
Come è indicizzato
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