Cassazione Civile, Sentenza n. 31695/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12779/2016, ritenendo che la decisione impugnata avesse commesso due errori percettivi: 1) non avrebbe rilevato un presunto giudicato interno risultante dal ricorso per cassazione del contribuente, con riferimento all'applicabilità della presunzione derivante dalle risultanze bancarie ai lavoratori autonomi; 2) non avrebbe considerato che gli accertamenti impugnati si basavano non solo su prelevamenti ma anche su versamenti e sul disconoscimento di costi, aspetti non oggetto del ricorso per cassazione. L'Ufficio chiedeva quindi la revoca della sentenza e, in sede rescindente, il rigetto del ricorso per cassazione del contribuente. La Corte ha analizzato la natura delle censure e la rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 (che ha inciso sulla portata della presunzione ex art. 32 d.P.R. 600/1973) richiamando la giurisprudenza di legittimità e i limiti del rimedio revocatorio.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile/rifiutato. La Corte ha ritenuto che le censure dell'Agenzia riguardassero in realtà questioni di diritto e di interpretazione (errori iuris o errori di giudizio) e non errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., preclusi al rimedio revocatorio. In particolare: la presunta omissione di rilevare un giudicato interno non costituisce errore di fatto idoneo alla revoca; l'interpretazione circa l'estensione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 (in particolare sull'applicabilità della presunzione ai versamenti oltre che ai prelevamenti) attiene a questioni di diritto e non può essere sanata con la revocazione; e la censura relativa ai costi non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto insufficienti le sole risultanze bancarie per ricostruire il reddito del professionista. Pertanto la pronuncia di cassazione n. 12779/2016 resta efficace e il rinvio disposto nella stessa (alla Commissione Tributaria Regionale) non è revocato. Sulle spese del giudizio di legittimità nulla è stato disposto, e non si applica l'art.13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ricorda i limiti del rimedio, richiedendo un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.
art. 395 c.p.c., primo comma, n.4
Indica gli estremi di errore di fatto necessari per la revocazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero errori di diritto/giudizio e non rientrassero in tale nozione.
Richiamato in relazione al motivo di ricorso originario (omessa o insufficiente motivazione in riferimento al principio di capacità contributiva).
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma relativa alla presunzione fiscale desumibile dalle risultanze dei conti bancari; la Corte ha richiamato l'effetto della pronuncia costituzionale n.228/2014 che ha ridimensionato l'equiparazione tra imprenditori e professionisti in relazione a tale presunzione.
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1, comma 402
Modifica normativa successivamente ritenuta in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale n.228/2014; la sentenza costituzionale ha rimosso l'effetto di equiparazione per alcuni profili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
Ius superveniens che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.32 DPR 600/1973 (limitatamente alle parole "o compensi"); ha determinato che la presunzione derivante da prelevamenti bancari riguarda i titolari di reddito d'impresa e non i lavoratori autonomi/professionisti, con effetti sulla valutazione delle risultanze bancarie.
Cass. n. 23041/2015
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui, a seguito della sentenza costituzionale n.228/2014, la presunzione ex art.32 DPR 600/1973 si riferisce ai soli imprenditori con riferimento ai prelevamenti.
Cass. n. 34209/2019
Richiamata per il principio secondo cui, se il ius superveniens richiede accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, il giudice di cassazione deve disporre il rinvio in sede di merito.
Cass. n. 21639/2004 e altre pronunce (es. n.10040/2022, n.20635/2017, n.4584/2020)
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che la revocazione richiede errori di fatto e che non sono ammissibili rimedi fondati su errori di diritto o su diverse interpretazioni delle norme/prove.
Massime di principio
- Il rimedio revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. è riservato a errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; non è lo strumento per ridiscutere valutazioni giuridiche o interpretative della Corte di legittimità.
- Una pronuncia costituzionale sopravvenuta (ius superveniens) che modifica la disciplina sostanziale va applicata anche in sede di cassazione: se l'applicazione del nuovo diritto richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione deve disporre il rinvio al giudice di merito.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 e la successiva giurisprudenza di legittimità, la presunzione fiscale desumibile da prelevamenti bancari riguarda i titolari di reddito d'impresa e non automaticamente i lavoratori autonomi/professionisti; le risultanze bancarie da sole possono essere insufficienti per ricostruire il reddito dei professionisti.
- Le censure che riguardano la corretta interpretazione del ricorso per cassazione o l'esistenza di un presunto giudicato interno non costituiscono di per sé errori fattuali idonei alla revoca della pronuncia della Corte di cassazione.
- In contenziosi tributari basati su riscontri bancari, il giudice di merito deve verificare l'eventuale necessità di elementi probatori aggiuntivi (giustificativi, rogiti, ecc.) prima di conferire piena efficacia probatoria alle risultanze bancarie, soprattutto quando il contribuente sia un professionista.
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