Cassazione Civile, Sentenza n. 31707/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la notifica del decreto ingiuntivo, sostenendo di non averla mai ricevuta e denunciando la falsita della firma apposta sull'avviso di ricevimento. Aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo l'annullamento dell'esecuzione sulla base dell'inesistenza della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui il decreto ingiuntivo era stato notificato alla residenza anagrafica e la relata recava una sottoscrizione formalmente attribuibile al destinatario, per cui la notifica va qualificata come nulla e non come inesistente. Di conseguenza il rimedio corretto sarebbe stato l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. La domanda di querela di falso sulla relata è stata ritenuta irrilevante poiche, anche in ipotesi di falsità, l'esito processuale non sarebbe mutato rispetto all'inammissibilità dell'opposizione proposta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 3.700 oltre oneri) e ad ulteriori obblighi di contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma richiamata come titolo della tipologia di opposizione proposta dal ricorrente, ossia opposizione agli atti esecutivi; il giudice non ha ritenuto adeguata tale via dato il tipo di vizio della notifica.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal Tribunale come rimedio da utilizzare quando il titolo esecutivo non sia mai stato notificato (notifica inesistente).
art. 650 c.p.c.
Individuato come il rimedio appropriato quando la notifica del titolo sia affetta da nullità: in tale ipotesi l'intimato può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016
Sez. U, Sentenza n. 14916/2016
La Corte di legittimità richiamata per affermare il principio secondo cui la consegna dell'atto al domicilio del destinatario qualifica la notifica come nulla e non come inesistente, definendo la soluzione del contrasto giurisprudenziale sul punto.
art. 385 c.p.c.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Norma applicata per la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamata per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
d.m. 10.3.2014 n. 55 art. 2, comma 2
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Norma richiamata ai fini della liquidazione forfettaria di spese, IVA e cassa forense nella determinazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Quando un atto è consegnato alla residenza anagrafica e la relata documenta la consegna, la notifica di regola si qualifica come nulla e non come inesistente; il rimedio corretto è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
- Se il titolo esecutivo non è stato affatto notificato (assenza totale di consegna), il rimedio è l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; la qualificazione fattuale della notifica determina il rimedio processuale da seguire.
- La contestazione della firma sull'avviso di ricevimento (querela di falso) può essere priva di rilevanza se, anche accertata la falsità, non altera la soluzione della controversia sul piano dell'ammissibilità del rimedio; la querela di falso ha senso solo se la falsità incide sulla rilevanza decisoria dell'atto.
- In casi analoghi è essenziale valutare documentazione probatoria sulla consegna (relata, registri dell'ufficio postale, dichiarazioni di terzi) e agire entro i termini processuali previsti per il rimedio corretto.
- Per evitare inammissibilità o rigetti formali, chi contesta la notifica deve individuare e proporre il rimedio previsto dalla legge in base alla natura del vizio (inesistenza vs nullità) e motivare la rilevanza della eventuale querela di falso rispetto all'esito del giudizio.
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