Cassazione Civile, Sentenza n. 31706/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione all'esecuzione relativa a pignoramento presso terzi (espropriazione di crediti). Miceli aveva iniziato l'esecuzione contro UnipolSai; la procedura era stata sospesa per opposizioni al precetto e all'espropriazione. Dopo istanza di riassunzione e ordinanze che confermavano la sospensione, Miceli propose opposizione ex art. 617 c.p.c.; nel passaggio alla fase di merito notificò la citazione e iscrisse la causa a ruolo lo stesso giorno (12.4.2019). Il Tribunale di Bologna dichiarò l'opposizione "improcedibile" per presunta tardività, ritenendo che l'inversione temporale tra iscrizione a ruolo e notifica avesse superato i termini perentori (90 giorni). Inoltre in sede di legittimità è stata rilevata la mancata citazione dei terzi pignorati (banche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna e ha rinviato la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione. Ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata citazione dei terzi pignorati (Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unipol Banca S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa) e ha affermato che l'iscrizione a ruolo, quando si introduce la fase di merito dell'opposizione, è un mero adempimento amministrativo: l'ordine temporale tra iscrizione a ruolo e notifica della citazione è irrilevante ai fini della tempestività dell'introduzione della fase di merito, quindi tale circostanza non può determinare l'improcedibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono lasciate alla liquidazione del giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Disciplina l'opposizione al precetto e l'opposizione all'espropriazione di crediti; nel caso ha determinato sospensione dell'esecuzione in ragione di opposizioni proposte da UnipolSai
art. 617 c.p.c.
Consente l'opposizione alle ordinanze nei giudizi esecutivi; Miceli ha promosso opposizione avverso l'ordinanza che confermava la sospensione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, varie pronunce)
Principio consolidato che nei giudizi di opposizione all'espropriazione di crediti vi è litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato; la mancata citazione dei terzi pignorati comporta nullità del giudizio e cassazione con rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione per pignoramento presso terzi, i terzi pignorati sono litisconsorti necessari: la loro mancata citazione determina la nullità del giudizio e la conseguente cassazione con rinvio.
- L'iscrizione a ruolo della causa, all'atto dell'introduzione della fase di merito dell'opposizione, è un adempimento amministrativo; l'ordine temporale tra notifica della citazione e iscrizione a ruolo è irrilevante ai fini della tempestività e non può giustificare l'improcedibilità.
- La tempestività della riassunzione va valutata rispetto ai termini perentori previsti dalla normativa, non rispetto alla mera sequenza formale tra iscrizione a ruolo e notifica.
- Questioni processuali rilevabili d'ufficio, come l'assenza di litisconsorzio necessario, possono portare alla cassazione anche se non dedotte dalle parti.
- In caso di cassazione per vizi procedurali relativi alla composizione delle parti, la causa deve essere rinviata a diverso magistrato per nuovo esame, con decisione sulle spese demandata al giudice del rinvio.
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