Cassazione Civile, Sentenza n. 21353/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la sua domanda di integrazione del prezzo (euro 32.690,98) per opere realizzate in variante durante l'esecuzione di un contratto d'appalto relativo al ripristino di un complesso immobiliare. Lamenta che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere che le opere aggiuntive fossero già comprese nel contratto originario, che non abbia valorizzato correttamente gli atti e le risultanze delle consulenze tecniche (compresi verbali e firma per accettazione) e che non abbia riconosciuto che le varianti erano state richieste dal committente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevati investissero essenzialmente la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dalla Corte d'appello (competenza del giudice di merito) e non prospettassero un errore di diritto autonomo sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata poggiava su ragioni autonome e sufficienti a reggere la decisione (in particolare la clausola contrattuale di invariabilità del prezzo), che non sono state specificamente censurate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.200,00 oltre accessori di legge, con l'ulteriore possibile versamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione agli accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà una diversa valutazione delle risultanze tecniche di merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità.
Invocato nel ricorso tra le norme procedurali richiamate: la Cassazione ha trattato tali richiami come parte di una contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, non come vizio di diritto autonomo.
Come per l'art. 696, il richiamo è stato considerato collocato in un'inutile diversa ricostruzione dei fatti piuttosto che in un vero vizio di diritto.
Riferimento ai mezzi di prova e alla valutazione libera e motivata delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha ribadito l'indirizzo per cui tali valutazioni non possono essere rimesse in sede di cassazione se non per violazione di legge.
Richiamato in tema di prove e accertamenti: utilizzato nel quadro della censura sulla valutazione delle prove, ma ritenuto non idoneo a fondare il ricorso per cassazione contro valutazioni di fatto.
Norma sul principio della prova (onere della prova); la sentenza evidenzia che il ricorrente non ha efficacemente dimostrato, in modo tale da vincere la valutazione di merito, che le varianti fossero state ordinate dal committente.
Richiamato fra le norme dell'appalto riguardanti obblighi e responsabilità dell'appaltatore; la Corte d'appello ha comunque ritenuto che non fosse provato il diritto a maggior compenso.
Norma dell'appalto relativa ai termini generali dell'esecuzione; nel contesto la Corte ha valutato che le opere richieste rientravano nel contratto originario o non erano state provate come varianti richieste.
Norma sulle varianti nei contratti d'appalto: la Corte ha ritenuto necessario che il credito per varianti fosse provato in relazione all'ordine del committente e ha sottolineato la mancanza di prova che le varianti fossero state richieste dalla committenza.
Norma sul collaudo e sulla consegna delle opere: evocata nei motivi ma la valutazione del merito è rimasta impregiudicata dalla Corte di cassazione per insussistenza di vizio di diritto.
Riferimento alle obbligazioni di consegna e pagamento nell'appalto; la Corte d'appello ha comunque escluso integrazione di prezzo in adesione alle sue valutazioni fattuali e contrattuali.
Norma relativa a responsabilità e difetti dell'opera: richiamata fra le disposizioni citate, ma non decisiva nella valutazione della richiesta di maggior compenso per varianti.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. rilevazione se lavori sono o meno varianti rispetto al contratto originario, affidabilità delle consulenze tecniche e delle firme sui verbali) sono difficilmente sindacabili in sede di Cassazione: il ricorso deve puntare a specifici vizi di diritto e non a una mera diversa ricostruzione probatoria.
- Se il contratto d'appalto contiene una clausola di prezzo globale e di invariabilità espressa (anche per variazioni di qualsiasi entità), tale clausola costituisce una ratio decidendi autonoma che può sorreggere la decisione; il ricorrente deve contestare specificamente la validità o l'applicazione di quella clausola per rendere il ricorso ammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento di compensi per varianti, l'onere probatorio grava sull'appaltatore: è necessario dimostrare in modo chiaro e documentato che le varianti sono state effettivamente richieste e autorizzate dal committente (meglio se con ordini formali scritti o atti amministrativi/integrazioni progettuali depositate).
- La produzione di consulenze tecniche e verbali firmati non è necessariamente sufficiente a ribaltare la valutazione del giudice di merito se quest'ultimo valuta diversamente quelle risultanze; occorre che il ricorso dimostri l'errore di diritto nella valutazione delle prove o vizi nelle procedure che ne hanno formato il contenuto.
- Quando la sentenza impugnata poggia su più ragioni autonome idonee ciascuna a sorreggere la decisione, il ricorso in Cassazione deve censurare ciascuna di tali ragioni con motivi autonomi, altrimenti può essere dichiarato inammissibile.
- Prassi consigliata per appaltatori: formalizzare ogni variazione con ordini scritti del committente, conservare corrispondenza, disegni/variazioni depositate agli uffici competenti e predisporre verbali di variazione firmati dalle parti per rafforzare la prova in caso di contestazione.
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