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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta - istanza P-LT/L/Q/2024/101131 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Latina in data 5 dicembre 2024, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Latina il 5 dicembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto di avere avuto conoscenza del provvedimento soltanto in occasione dell'accesso agli atti del 2 marzo 2026 e di non avere mai ricevuto il relativo preavviso di revoca. L'amministrazione ha sostenuto di avere notificato, nel dicembre 2024, sia il provvedimento di revoca sia il preavviso, tanto al lavoratore quanto al datore di lavoro. Con una precedente ordinanza collegiale il TAR aveva richiesto la prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente di entrambi gli atti, ma l'ordine istruttorio non è stato adempiuto.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario degli atti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, l'omessa dimostrazione della notificazione del preavviso di revoca e l'apparente omissione della relativa comunicazione sono state valutate come lesive delle garanzie partecipative del ricorrente. La domanda cautelare è stata quindi accolta e il provvedimento di revoca è stato sospeso ai fini del riesame da parte dell'amministrazione. La trattazione del merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare; il TAR ha adottato la sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'apparente omessa notificazione del preavviso di revoca di un nulla osta, ove non adeguatamente smentita dall'amministrazione, può integrare una lesione delle garanzie partecipative e giustificare la sospensione del provvedimento conclusivo ai fini del riesame.
  • Quando l'amministrazione afferma di avere notificato un provvedimento e il relativo preavviso, ma non fornisce la prova richiesta dal giudice dell'avvenuta notificazione al destinatario, tale mancato adempimento può assumere rilievo nella valutazione cautelare del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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