Cassazione Civile, Ordinanza n. 00849/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la liquidazione del proprio compenso per attività difensiva svolta in ambito penale nei confronti di un assistito risultato irreperibile di fatto. Il Tribunale aveva accolto la domanda di liquidazione ai sensi dell’art. 117 D.P.R. 115/2002, ma aveva poi disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità, valorizzando la mancata opposizione del Ministero, rimasto contumace. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la contumacia della controparte non integra una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese; con un secondo motivo ha denunciato nullità della decisione per difetto di motivazione e violazione delle medesime norme processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato l’ordinanza nella parte relativa alle spese, rinviando al Tribunale di Chieti in diversa composizione per la loro nuova regolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese di lite. Ha rinviato al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la mera contumacia del Ministero non costituisse una "grave ed eccezionale ragione" idonea a derogare al principio di soccombenza.
Norme richiamate
impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite a favore della controparte, salvo diversa previsione di legge.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati e in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la contumacia della controparte non è di per sé sufficiente.
i motivi di ricorso sono stati incardinati rispettivamente come violazione di legge e nullità processuale.
consente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione.
prevede la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile, secondo le modalità dell’art. 82 TUSG.
richiamato come parametro per la misura e le modalità di liquidazione dei compensi al difensore dell’irreperibile.
evocato per la notificazione quando l’ufficiale giudiziario non riusciva a reperire il destinatario presso la residenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della pronuncia sulle spese.
Corte cost. n. 77/2018
ha ridefinito la disciplina della compensazione delle spese, evidenziando che le ulteriori ragioni devono essere analoghe, per gravità ed eccezionalità, a quelle tipizzate dal legislatore.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali è eccezionale e richiede una motivazione specifica, ancorata a circostanze della controversia di pari o maggiore gravità rispetto alle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La mera contumacia della parte soccombente non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese, poiché è condotta processuale neutra e non equivale ad adesione alle domande avversarie.
- Quando la parte che ha resistito sostanzialmente soccombe, il principio di cui all’art. 91 c.p.c. impone normalmente la rifusione delle spese, salvo rigorose deroghe previste dall’art. 92 c.p.c.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e regolare nuovamente le spese del giudizio, comprese quelle del grado di legittimità, se devolute dal dispositivo di cassazione.
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