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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6393/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 24/01/2023 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari per: (A) bancarotta fraudolenta per distrazione, nella qualità di amministratore unico della ABM s.r.l. dichiarata fallita; (B) bancarotta impropria semplice per avere aggravato il dissesto societario omettendo la richiesta di fallimento. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione: 1) quanto alla distrazione, sosteneva che il bene dato in comodato alla società ALPA non fosse mai entrato nel patrimonio della fallita in base alle norme sul leasing, che i canoni non potevano garantire i creditori per la natura privilegiata del credito della concedente e che mancava l'elemento soggettivo poiché vi erano trattative per l'assunzione del debito; inoltre, anche se valida la ricostruzione, la condotta sarebbe stata al più una bancarotta preferenziale; 2) quanto al capo B, contestava la mancanza di motivazione sulla efficacia causale della sua condotta nell'aggravamento del dissesto, pur riconoscendo che l'attività era cessata dal 2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla distrazione, confermando la motivazione della Corte d'Appello che ha rilevato: la concessione in comodato d'uso del bene oggetto di leasing ad ALPA ha esposto la fallita al danno corrispondente ai canoni non rimborsati (quantificati in euro 41.000), e la distrazione riguarda le somme impiegate per il pagamento dei canoni; la cessione a titolo gratuito di un contratto di leasing integra il reato quando la prosecuzione del rapporto da parte del curatore avrebbe potuto costituire una risorsa per i creditori. Quanto all'elemento soggettivo, è stato richiamato il principio secondo cui il dolo richiesto è il dolo generico (non è necessaria la consapevolezza dell'insolvenza né lo scopo di recare danno ai creditori). Sulla censura relativa al capo B la Corte ha ritenuto parte della doglianza manifestamente infondata e in parte generica, osservando che l'esposizione debitoria era cresciuta fino a circa 700.500 euro secondo la relazione del curatore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito e la forma del motivo di ricorso in Cassazione; il motivo era formulato nei limiti previsti

  • Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, Rv. 284120

    Principio giurisprudenziale secondo cui la cessione a titolo gratuito di un contratto di locazione finanziaria può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se la prosecuzione del rapporto da parte del curatore avrebbe costituito una risorsa per i creditori

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805

    Affermato che l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma la volontà consapevole di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione del curatore ex art. 33 è fonte di fatto rilevante per la quantificazione dell'esposizione debitoria e per la valutazione dell'aggravamento del dissesto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, dell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata nel caso per euro 3.000

Massime di principio

  • La cessione a titolo gratuito di un contratto di leasing può essere considerata distrazione se comporta un danno economico per la società e se la prosecuzione del rapporto avrebbe potuto costituire una risorsa per i creditori.
  • Ai fini del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il bene materiale non è necessariamente l'oggetto della distrazione: rilevano le somme e gli oneri effettivamente sottratti al patrimonio della società (es. canoni pagati).
  • L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza o l'intenzione specifica di danneggiare i creditori, ma la volontà di destinare il patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni societarie.
  • Per ottenere l'accoglimento di censure di motivazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; rilievi generici o ripetuti senza adeguata specificazione risultano spesso inammissibili o infondati.
  • Per dimostrare la responsabilità per aggravamento del dissesto è necessario provare non solo l'esistenza del comportamento omissivo o commissivo, ma anche la sua efficacia causale concreta nell'aumentare l'esposizione debitoria.
  • Le risultanze della curatela (relazione ex art. 33 l.f.) sono prove importanti e possono sostenere la valutazione del danno e dell'aggravamento del dissesto.

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