Cassazione Penale, Ordinanza n. 32119/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano del tutto generiche e aspecifiche: la dedotta remissione tacita di querela non era supportata da un'effettiva remissione, mentre la doglianza sulla pena non indicava nemmeno il parametro normativo rilevante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 marzo 2025. L'unico motivo, formulato in modo generico, deduceva l'asserita ricorrenza di una remissione tacita di querela, richiamando documentazione prodotta solo in sede di legittimità e chiedendone sostanzialmente una valutazione di merito, senza allegare una effettiva e ricorrente remissione della querela. In subordine, veniva contestata la dosimetria della pena in maniera altrettanto aspecifica, senza indicare il parametro normativo di riferimento. La Corte ha ritenuto il motivo privo di concreta specificità e pertinenza censoria.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinente: censure generiche, meramente assertive o prive di confronto con la decisione impugnata sono inammissibili.
- La deduzione della remissione tacita di querela richiede l'allegazione di elementi idonei a dimostrare una reale e univoca manifestazione incompatibile con la volontà punitiva; non è sufficiente il mero richiamo a documenti da valutare nel merito in Cassazione.
- La doglianza sulla dosimetria della pena deve indicare con precisione il parametro normativo violato o il vizio dedotto; una contestazione indeterminata non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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