Cassazione Penale, Sentenza n. 17311/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari disposti in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Lima per omicidio (fatto del 3/12/2006). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) carenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga, deducendo che tale pericolo non può essere desunto automaticamente dalla gravità del reato o dal trasferimento dal paese d'origine e riferendosi invece alla stabile presenza in Italia dal 2007, titolarita di patente e carta di soggiorno, richiesta di cittadinanza, lavoro stabile e assenza di precedenti; 2) violazione dell'art. 715, comma 6, c.p.p., poiché non era pervenuta la domanda di estradizione al Ministero della Giustizia e la misura cautelare sarebbe quindi da revocare; 3) violazione dell'art. 4 Cost., censurando la valutazione della Corte che la disponibilita della famiglia a mantenere l'interessato escluderebbe la prova della necessita di svolgere un'attivita lavorativa, con conseguente rischio di perdita del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata rilevando che la Corte di appello non ha motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di fuga: la motivazione era carente e si limitava a trarre il pericolo in modo automatico dalla natura del reato, dall'entita della pena e dal trasferimento dall'originario Stato, senza indicare elementi concreti, specifici e probatori che dimostrassero una reale propensione o possibilita' di fuga clandestina. La Suprema Corte ha rinviato alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio applicando i principi indicati. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 715, comma 6, codice di procedura penale
Il ricorrente ha invocato la norma nella parte in cui prevede la revoca della misura cautelare se non e' pervenuta la domanda di estradizione; nella sentenza la questione e' stata richiamata ma non risolta definitivamente, essendo il motivo assorbito in ragione dell'annullamento per carenza di motivazione sul pericolo di fuga.
art. 4 Costituzione
Richiama il diritto al lavoro; il ricorrente ha sostenuto che la valutazione della Corte di appello sulla disponibilita familiare e la non necessita di lavoro poteva ledere tale diritto. La Cassazione non si e' pronunciata nel merito su questo profilo, avendo assorbito il motivo dopo l'annullamento per carenza motivazionale.
giurisprudenza della Corte di cassazione (principi richiamati)
La Corte ha richiamato costante orientamento secondo cui il pericolo di fuga va fondato su elementi concreti, specifici e indicativi di una reale possibilita' e volonta' di allontanamento clandestino; non puo' essere dedotto automaticamente dalla gravita' del reato o dal trasferimento dall'originario Stato.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga, per giustificare misure limitative della liberta' in materia di estradizione, deve essere motivato con elementi concreti, specifici e rivelatori di una reale propensione e possibilita' di fuga; non e' sufficiente richiamare la gravita' del reato o il mero trasferimento dal paese d'origine.
- La semplice assenza di una richiesta di estradizione puo' essere invocata a sostegno della revoca della misura (ai sensi dell'art. 715, comma 6, c.p.p.), ma la Corte deve valutare il punto nel quadro complessivo e con adeguata motivazione.
- Le valutazioni sulla capacita della famiglia di fornire ospitalita' o mantenimento non possono sostituirsi a una ponderata considerazione sull'effettiva necessita' dell'interessato di svolgere un'attivita' lavorativa; ogni valutazione deve essere adeguatamente motivata e rispettare i diritti costituzionali (es. diritto al lavoro).
- In caso di motivazione lacunosa da parte del giudice di merito in tema di misure coercitive per estradizione, la Corte di cassazione e' incline ad annullare e rinviare perche' il giudice di merito applichi i principi giurisprudenziali e fornisca motivazioni specifiche.
- La gravita' del reato e la previsione di pena elevata possono rilevare nella valutazione del pericolo di fuga, ma non assumono autonomo valore probatorio se non collegati a elementi fattuali che dimostrino la volonta' o la preparazione della fuga.
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