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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita relativa alla scomparsa di un mobile di pregio dopo uno sgombero. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) tardività della querela (querela presentata il 21/01/2017 rispetto alla scomparsa del bene il 19/05/2016); (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione fra imputazione originaria (furto) e la riqualificazione in appropriazione indebita, con pregiudizio del diritto di difesa e della determinazione di tempo/luogo; (3) contraddittorietà di motivazione riguardo alla valutazione probatoria di e-mail intercorse fra i legali delle parti; (4) omessa verifica delle condizioni economiche del ricorrente prima di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati. In particolare: la querela non è tardiva perché la disponibilità alla restituzione comunicata dal ricorrente, mai concretamente attuata, legittimava l'affidamento della parte offesa e solo successivamente si è realizzata la consapevolezza del reato; la riqualificazione da furto ad appropriazione indebita non ha violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza posto che non vi è stata trasformazione radicale del fatto e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difesa; le doglianze sulla valutazione delle e-mail risultano irrilevanti rispetto all'elemento qualificante (la promessa di restituzione non adempiuta); l'assenza di prove sulle condizioni economiche dell'imputato rende infondato il motivo relativo alla provvisionale. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000,00. La dichiarazione di inammissibilità esclude l'esame di una eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la riqualificazione dell'imputazione da furto in appropriazione indebita non violi il principio di correlazione fra accusa e sentenza se non comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'ordine al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato equitativamente tale somma in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6 n. 12368/2012; Sez. 2 n. 46256/2013; Sez. U n. 16/1996; Sez. U n. 36551/2010; Sez. U n. 32/2000 - De Luca)

    I precedenti sono stati citati per confermare i principi secondo cui la riqualificazione dell'imputazione non è necessariamente lesiva del diritto di difesa, che occorre una trasformazione radicale del fatto per parlare di mutamento essenziale e che l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di prescrizioni sopravvenute.

Massime di principio

  • Il ritardo nella presentazione della querela può essere giustificato quando, in origine, la parte offesa aveva ragionevoli motivi per ritenere il comportamento come mero episodio di disattenzione (es. prospettata restituzione), e il termine utile per l'esercizio dell'azione inizia a decorrere quando viene meno tale affidamento.
  • La riqualificazione dell'imputazione tra furto e appropriazione indebita non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa: occorre valutare se la riqualificazione abbia modificato in modo sostanziale e radicale gli elementi essenziali del fatto tale da impedire all'imputato di comprendere l'addebito e di difendersi.
  • Per contestare la valutazione probatoria di atti processuali (es. e-mail fra legali) è necessario dimostrarne la centralità rispetto all'accertamento: osservazioni ermeneutiche secondarie della Corte di merito non sono di per sé idonee a invalidare la decisione se l'elemento probatorio determinante resta incontestato.
  • Chi contesta la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale deve provare concretamente l'impossibilità economica; la mera esposizione di uno sfratto o di difficoltà generiche non è sufficiente senza documentazione integrativa.
  • Un ricorso in cassazione dichiarato inammissibile può comportare l'imposizione di spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende; inoltre, l'inammissibilità impedisce di sollevare questioni relative a fatti successivi alla sentenza impugnata, come la prescrizione sopravvenuta.

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