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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21868/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nel 2020 da una società a un proprio dipendente. Nel primo giudizio ex L. n. 92/2012 il tribunale aveva dichiarato nullo il recesso per difetto di rituale comunicazione, con ordine di reintegrazione; in sede di reclamo la corte d'appello aveva poi riformato la decisione e respinto le domande del lavoratore. Parallelamente, nelle more, la società aveva intimato un secondo licenziamento fondato sulle medesime ragioni del primo; su tale secondo recesso il tribunale, in fase sommaria, aveva respinto l'impugnazione del lavoratore e il giudice dell'opposizione aveva confermato. La corte d'appello, quale giudice del reclamo in questo secondo procedimento, aveva disposto la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio qualificato come pregiudicante. Contro l'ordinanza di sospensione la società ricorrente proponeva ricorso per cassazione ex art. 42 c.p.c. con due motivi: (i) violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. per carenza o omessa motivazione circa le ragioni per cui non si sarebbe dovuta riconoscere autorità alla sentenza pregiudicante; (ii) violazione del medesimo articolo per mancato rilievo del difetto del presupposto della sospensione, sostenendo la società di non avere chiesto essa stessa la sospensione. La Corte di cassazione rileva però che, nelle more, il giudizio pregiudicante era stato definito con ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello resa in quel procedimento; pertanto si è verificata la condizione cui l'ordinanza aveva ancorato il venir meno dei presupposti della sospensione. Di conseguenza, la sopravvenuta definizione del giudizio pregiudicante ha fatto cessare l'interesse della società a coltivare il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione, che viene dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., perché il giudizio pregiudicante cui la sospensione era collegata si è nel frattempo definito con ordinanza di rigetto del relativo ricorso per cassazione; ciò ha determinato il venir meno dell'interesse della società ricorrente a coltivare l'impugnazione. Nessuna regolazione delle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione del giudizio può essere collegata alla pendenza di altro giudizio pregiudicante; quando quel giudizio si definisce, viene meno il presupposto della sospensione e, se il provvedimento è impugnato, può venir meno anche l'interesse al ricorso.

  • art. 42 c.p.c.

    È il mezzo di impugnazione utilizzato contro l'ordinanza di sospensione; il ricorso è tuttavia inammissibile se sopravviene la definizione del giudizio pregiudicante e quindi difetta l'interesse attuale alla decisione.

  • art. 1, comma 48, L. n. 92/2012

    È il rito utilizzato per l'impugnazione del licenziamento.

  • art. 1, comma 49, L. n. 92/2012

    È il rito seguito nella fase sommaria/opposizione relativa al licenziamento.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato per le scritture difensive depositate dalla parte intimata.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'ordinanza di sospensione per pregiudizialità diviene inammissibile quando, nelle more, il giudizio pregiudicante si definisce e viene meno l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente a una pronuncia sul provvedimento impugnato.
  • Ai fini dell'art. 337, comma 2, c.p.c., la sopravvenuta definizione del giudizio pregiudicante incide direttamente sulla persistenza dei presupposti della sospensione e può rendere inutile ogni ulteriore scrutinio delle censure contro l'ordinanza sospensiva.
  • Nel processo civile l'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione; se l'evento sopravvenuto elimina l'effetto pratico utile conseguibile con l'impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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