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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19225/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un immobile vicino a un cantiere edile, assunta a seguito dal suo erede, per i danni e la pretesa inagibilità dell’immobile che si assumeva causata dai lavori eseguiti su un fabbricato adiacente da un’impresa edile. Il convenuto principale aveva chiamato in causa il committente dei lavori, il direttore dei lavori e la propria assicurazione della responsabilità civile. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso causale; la corte d’appello aveva dichiarato rigettati gli appelli e, nella motivazione, aveva affermato sia l’inammissibilità per genericità del gravame sia, comunque, l’insufficienza della prova sul nesso tra lavori e danni. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che al tempo dell’appello non fosse applicabile il testo novellato e che comunque il gravame fosse specifico; 2) una pluralità di violazioni processuali e vizi di motivazione, lamentando che la corte territoriale avesse trascurato o travisato prove, testimonianze, CTU e ordinanza di sgombero, e avesse errato anche nella liquidazione delle spese; 3) contestazione specifica della liquidazione delle spese in favore degli eredi del direttore dei lavori, sostenendo che fossero state duplicate nonostante l’identica posizione processuale e la difesa unitaria. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi, perché non emergeva l’applicazione del testo novellato dell’art. 342 c.p.c., perché la doglianza sulla genericità non era autosufficiente e comunque era priva di decisività, e perché le censure sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità, non ricorrendo un vizio motivazionale radicale. Ha invece accolto la censura sulle spese, rilevando che, quando più parti sono assistite dal medesimo difensore e hanno identica posizione processuale, il compenso va liquidato una sola volta secondo i criteri del d.m. 55/2014, con gli adeguamenti previsti, senza duplicazioni ingiustificate; la sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese di appello dovute in favore degli eredi del direttore dei lavori in una somma unica, mentre ha compensato le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla doglianza sulla duplicazione delle spese di lite liquidate agli eredi del direttore dei lavori, ha cassato la sentenza impugnata solo in parte qua e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del grado di appello dovute dalla ricorrente in favore delle tre eredi, disponendo un’unica liquidazione complessiva. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha osservato che non era desumibile dalla sentenza impugnata l’applicazione del testo novellato del 2012; in ogni caso anche la formulazione originaria consentiva di dichiarare inammissibile un appello generico.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura sulla pretesa specificità dell’appello è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava né riassumeva il contenuto dell’atto di appello, violando l’onere di autosufficienza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto a censure che miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 4, commi 2 e 4, d.m. 55/2014

    Quando un avvocato assiste più parti con identica posizione processuale spetta un compenso unico con gli aumenti previsti per le ulteriori parti; se non vi sono questioni distinte di fatto e di diritto, il compenso va ridotto nei limiti previsti, evitando duplicazioni.

  • art. 6, comma 1, d.m. 37/2018

    La disciplina del d.m. 37/2018 è stata ritenuta applicabile secondo la regola intertemporale richiamata dalla Corte.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    È stato richiamato come fondamento del principio di irripetibilità delle spese non necessarie, a sostegno della limitazione delle duplicazioni di compenso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di violazione dell’art. 342 c.p.c. non può fondarsi su un assunto interpretativo non desumibile dalla sentenza impugnata; se il giudice d’appello ha comunque esaminato il merito, l’eventuale rilievo di genericità del gravame può risultare privo di decisività.
  • La doglianza che investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione quando mira a una nuova lettura del materiale istruttorio; il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti estremi dell’anomalia motivazionale radicale.
  • Se il ricorrente contesta la specificità dell’appello o la valutazione del materiale processuale, deve rispettare l’onere di autosufficienza, riportando il contenuto essenziale degli atti rilevanti.
  • Quando più parti hanno la medesima posizione processuale e sono difese dallo stesso avvocato, il compenso va liquidato una sola volta secondo i criteri tariffari applicabili, con gli eventuali aumenti per le parti ulteriori, ma senza duplicazioni per difese sostanzialmente coincidenti.
  • La liquidazione delle spese deve evitare di porre a carico del soccombente costi superflui o duplicati; la mera proposizione di atti difensivi distinti non giustifica, di per sé, due autonomi compensi se la prestazione professionale è unitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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