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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33278/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi mantenuto ferma la sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per tentato furto in abitazione. In cassazione deduceva, da un lato, manifesta illogicità e travisamento della prova quanto alla sussistenza della responsabilità penale per il reato ascritto; dall’altro, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e che la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo arbitrio o motivazione manifestamente illogica, evenienze non ravvisate nel caso di specie.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 624-bis c.p.

    Indicati come norme integratrici del reato contestato, qualificato come tentativo di furto in abitazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già compiutamente valutate e disattese dal giudice di merito.
  • La deduzione di manifesta illogicità o travisamento della prova deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la decisione sia sorretta da motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica; in difetto, la valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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