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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39130/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato ex art. 424 c.p., sostenendo: (1) errata valutazione dell'imputabilità per non aver riconosciuto un vizio totale di mente (art. 88 c.p.), atteso che la perizia sarebbe invece compatibile con una totale incapacità di volere; (2) contraddittorietà della motivazione circa la natura 'strutturale' della patologia e, al contempo, l'effetto migliorativo delle terapie; (3) violazione degli artt. 27 e 32 Cost. e dell'art. 3 CEDU per incompatibilità tra detenzione e grave disturbo psichiatrico e richiesta di applicazione prioritaria della misura di sicurezza del ricovero in REMS.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la perizia effettuata nel procedimento attendibile e congruamente motivata: il perito ha valutato una parziale incapacità di intendere e volere, avendo l'imputato mantenuto una "limitata, ma oggettiva, quota di finalizzazione dell'atto" e una residua capacità di autocontenersi. La sentenza di merito è stata confermata anche quanto alla non incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute, in ragione dell'efficacia delle terapie e dell'assenza di scompensi acuti recenti, nonché quanto al rigetto della richiesta di applicazione prioritaria della misura di sicurezza in REMS (richiesta incompatibile con art. 211 c.p. e non giustificata sul piano terapeutico). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la decisione tutela altresì la riservatezza sanitaria ai sensi della normativa citata in fine.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza conferma la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato.

  • art. 88 cod. pen.

    Definisce il vizio totale di mente (incapacità totale di intendere e di volere); la Corte ricorda che la totale assenza della capacità di volere comporta il vizio totale, ma nel caso concreto la perizia ha escluso tale totale incapacità.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in funzione del principio di umanità della pena; la Corte ha ritenuto che la detenzione non violi tale principio alla luce del controllo terapeutico esercitato.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla salute; la Corte ha ritenuto che il diritto alla salute non sia leso in modo incompatibile con la detenzione, dato l'effetto delle terapie.

  • art. 3 CEDU

    Invocato per il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha escluso che la detenzione, nelle condizioni descritte, integri una violazione di tale norma.

  • art. 211 cod. pen.

    Richiamato per negare la prioritaria applicazione della misura di sicurezza (REMS) rispetto alla pena detentiva; la Corte osserva che la misura di sicurezza non ha finalità terapeutiche sostitutive e la sua applicazione prioritariamente non è giustificata.

  • art. 52, comma

    Riferimento finale volto a tutelare la riservatezza delle informazioni riguardanti lo stato di salute del ricorrente (riferimento parziale nel testo, applicazione delle regole di riservatezza sulle condizioni di salute).

Massime di principio

  • La valutazione dell'imputabilità per questioni psichiatriche si fonda primariamente sulla perizia tecnica: il giudice di merito può accoglierla se la motivazione sulla sua attendibilità è logica, completa e fondata su elementi oggettivi (visite dirette, documentazione clinica, perizie pregresse).
  • La distinzione tra vizio totale e parziale di mente dipende dalla presenza di residua capacità di volizione (es. capacità di autocontenimento o di finalizzazione dell'atto): la mera esistenza di una grave patologia non implica automaticamente il vizio totale.
  • Le terapie farmacologiche e il loro effetto clinico possono essere considerati elementi decisivi per valutare la pericolosità sociale e l'incompatibilità della detenzione: miglioramenti certificati nei diari clinici e l'assenza di scompensi acuti rafforzano la compatibilità con il regime carcerario.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione tecnico-scientifica a quella del perito o del giudice di merito; può censurare la motivazione solo se manca razionalità, completezza o correttezza metodologica nell'approccio al materiale tecnico-scientifico.
  • La richiesta di applicazione prioritaria della misura di sicurezza (REMS) rispetto alla pena deve essere giustificata non solo dalla malattia, ma dalla certificata incompatibilità della detenzione o dalla inequivocabile necessità di un trattamento che la REMS sola possa assicurare; la misura di sicurezza non è automaticamente preferibile perché non ha finalità terapeutiche sostitutive.
  • In presenza di valutazioni divergenti in precedenti procedimenti, il ricorrente deve dimostrare con elementi tecnici nuovi o criticare metodologicamente la perizia utilizzata, altrimenti il giudizio favorevole al perito nominato nel procedimento corrente prevale.

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