Cassazione Civile, Ordinanza n. 13021/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per servizi di pubblica illuminazione e lavori elettrici su immobili comunali. Il Comune, ritenendo che l'appaltatrice avesse ultimato i lavori in ritardo, le ha chiesto il pagamento di una penale contrattuale pari a euro 356.100,00. La società ha contestato il conteggio del ritardo, sostenendo che andassero sottratti i tempi necessari per ottenere autorizzazioni della Provincia di Como e di Enel, oltre alle sospensioni per avversità atmosferiche, facendo leva sull'art. 15 del capitolato speciale, che escludeva dal ritardo i tempi per approvazioni, benestare, nullaosta e autorizzazioni necessari all'esecuzione delle opere. Il tribunale ha rigettato entrambe le domande. In appello il Comune ha insistito sulla corretta applicazione della penale e sull'interpretazione dell'art. 15 CSA; la Corte d'appello, però, ha rilevato d'ufficio la nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, ritenendo non determinabile il termine finale dei lavori perché subordinato a eventi non specificati. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto principalmente: 1) la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101, co. 2, c.p.c., sostenendo che la nullità della clausola era stata rilevata a sorpresa senza consentire difese e prove; 2) la violazione degli artt. 1418, 1346 e 1374 c.c., per avere la Corte dichiarato nulla la clausola anziché integrarla e interpretarla alla luce della disciplina sugli appalti pubblici; 3) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'assorbimento dei motivi d'appello; 4) errata interpretazione dell'art. 15 CSA; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo nella parte in cui censurava la mancata attivazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, pur riconoscendo in astratto il potere del giudice d'appello di rilevare la nullità della clausola in assenza di giudicato interno sulla validità del contratto. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso limitatamente alla violazione del contraddittorio sulla questione di nullità della clausola contrattuale rilevata d'ufficio in appello. Ha chiarito che il giudice di secondo grado poteva rilevare officiosamente la nullità, perché non si era formato giudicato interno sulla validità della clausola, ma avrebbe dovuto previamente provocare il contraddittorio tra le parti e consentire eventuale attività difensiva e istruttoria. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Il giudice che intenda decidere su una questione rilevata d'ufficio deve provocare il contraddittorio delle parti, consentendo anche le difese e l'eventuale attività istruttoria; la violazione può determinare cassazione quando la parte indichi il concreto pregiudizio difensivo subito.
La parte ricorrente ha denunciato omessa pronuncia e assorbimento improprio dei motivi, ma tali censure sono rimaste assorbite per l'accoglimento del primo motivo.
Richiamato come norma sulla nullità del contratto/clausola; la Corte ha però rimesso la questione al giudice di rinvio a causa del vizio processuale sul contraddittorio.
Richiamato in relazione alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto della clausola penale/termine di esecuzione.
Invocato per sostenere l'integrazione della clausola contrattuale tramite la disciplina legale degli appalti pubblici.
Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti della nullità della clausola e alla sua eventuale estensione.
Invocato per contestare la regolazione delle spese di lite, censura non esaminata per assorbimento.
Richiamato in relazione alla clausola penale per ritardo nell'esecuzione dell'appalto.
Era stato il rito scelto dal Comune per agire in giudizio chiedendo il pagamento della penale.
art. 30 del d.P.R. 16/7/1962, n. 1063
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la clausola potesse essere interpretata e integrata alla luce della disciplina delle sospensioni dei lavori pubblici.
artt. 24, 25 e 26 del decreto 19/4/2000, n. 145
Richiamati per la disciplina delle sospensioni e degli effetti sul termine di esecuzione nei lavori pubblici.
art. 159, commi 8 e 9, d.P.R. 5/10/2010, n. 207
Richiamato per l'istituto della sospensione e della penale nei lavori pubblici.
art. 145, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010
Richiamato nel quarto motivo in tema di sospensioni e termini contrattuali negli appalti pubblici.
art. 159, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010
Richiamato a sostegno dell'assunto che la clausola penale nel ritardo sia istituto tipico dell'appalto pubblico.
art. 145 del d.P.R. n. 207 del 2010
Richiamato con riferimento alle autorizzazioni e alle sospensioni dei lavori.
art. 107, commi 1 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato quale disciplina di riferimento in tema di sospensione dei lavori e responsabilità dell'appaltatore.
art. 159, comma 9, d.P.R. n. 207 del 2010
Richiamato insieme alle altre norme sugli effetti delle sospensioni sul termine contrattuale.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un processo equo e al contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.
Massime di principio
- Anche quando il giudice d'appello può rilevare d'ufficio la nullità di una clausola o del contratto, deve previamente attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. se la questione non è stata discussa tra le parti, consentendo alle stesse di interloquire e, se del caso, di articolare prove.
- Il potere officioso di rilevare la nullità contrattuale in appello non è escluso dalla sola mancata rilevazione in primo grado, ma incontra il limite del giudicato interno: se sulla validità del rapporto si è formato giudicato, la questione non può più essere riproposta.
- La violazione dell'obbligo di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio è censurabile in cassazione quando la parte indichi concretamente quali difese e quali elementi istruttori avrebbe potuto offrire se fosse stata tempestivamente avvisata.
- Nei rapporti di appalto, la clausola che collega il termine di ultimazione a eventi autorizzativi o amministrativi non è automaticamente nulla per indeterminatezza: la sua validità va valutata alla luce del testo contrattuale e del contesto normativo applicabile, ma tale esame deve avvenire nel rispetto del contraddittorio.
- La decisione resa sulla base di una questione di fatto o mista, sollevata d'ufficio senza previa interlocuzione delle parti, può essere cassata se la parte dimostra un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata possibilità di dedurre fatti o prove utili.
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