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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35756/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasceva da prelievi in contanti effettuati da un'amministratrice dalle casse sociali, per un importo ritenuto illegittimamente sottratto pari a euro 4.902,08, con ulteriore prelievo contestato di euro 10.950,00. Il tribunale aveva condannato l'amministratrice al risarcimento del danno; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In appello la società sosteneva, da un lato, che i versamenti effettuati dall'amministratrice nelle casse sociali non dovevano essere qualificati come mutuo e che, quindi, non sussistesse un suo diritto alla restituzione capace di giustificare i successivi prelievi; dall'altro, deduceva la violazione del principio di non contestazione con riferimento al prelievo di euro 10.950,00 e censurava la compensazione delle spese. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto generici i primi due motivi di appello, pur contenendo essi l'indicazione delle parti di sentenza censurate, delle ragioni giuridiche di illegittimità e del diverso esito richiesto; 2) ancora violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione al secondo motivo di appello, anche con riferimento all'art. 115 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il giudice di merito valorizzato la pretesa mancata contestazione, da parte dell'amministratrice, della deduzione sull'ammanco di euro 10.950,00; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.: è sufficiente che l'appello contenga una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, anche riproponendo argomenti già svolti in primo grado, purché il giudice di gravame possa percepirne con certezza il contenuto. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo della specifica indicazione, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., delle parti della comparsa di risposta da cui desumere la non contestazione; inoltre ha osservato che la non contestazione deve essere inequivoca e che la sua sussistenza è apprezzamento di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    specificità dei motivi di appello

    L'appello è specifico se espone in modo idoneo le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica alla decisione di primo grado; la riproposizione di argomenti già svolti non basta, ma neppure rende generico il gravame se consente al giudice di comprendere con certezza le censure mosse alle statuizioni impugnate.

  • art. 115 c.p.c.

    mancata contestazione specifica di circostanze di fatto

    La non contestazione produce l'effetto di relevatio ad onere probandi, ma la sua esistenza e il suo valore sono accertamenti riservati al giudice di merito; la contestazione deve essere inequivoca, non potendo desumersi da contumacia o da mere contestazioni formali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione degli atti e documenti

    Chi deduce in cassazione un fatto processuale o la non contestazione deve indicare specificamente gli atti rilevanti e le parti del loro contenuto su cui fonda la censura; non è sufficiente il mero deposito dell'atto nel fascicolo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    deposito degli atti e documenti

    Il deposito dell'atto processuale non sostituisce l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    compensazione delle spese di lite

    La censura sulla compensazione delle spese resta assorbita quando il ricorso viene accolto sui motivi principali e la causa viene cassata con rinvio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la specificità dell'appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che il gravame individui la statuizione impugnata, le ragioni della sua erroneità e il diverso esito richiesto, anche mediante la riproposizione di argomenti già dedotti in primo grado, purché emerga una critica effettiva alla sentenza.
  • Non è corretto dichiarare inammissibile un motivo di appello soltanto perché riepiloga argomentazioni già svolte nel primo grado; occorre verificare se quelle argomentazioni siano concretamente idonee a contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione della non contestazione in cassazione richiede un onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti e delle loro parti esatte; il giudice di legittimità non può sostituirsi alla parte nella selezione del contenuto dell'atto.
  • La non contestazione, per produrre effetti sul piano probatorio, deve essere inequivoca e deriva da una posizione processuale chiara sulla negazione del fatto allegato; non può ricavarsi da contestazioni generiche o dalla sola contumacia.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza o meno della non contestazione e sul suo significato appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o dagli specifici errori denunciabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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