Cassazione Civile, Ordinanza n. 29243/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assegnatari)
La controversia
Gli assegnatari di diversi appartamenti realizzati in regime di edilizia economica e popolare, già da loro condotti in locazione, hanno resistito alla procedura di sgombero avviata nell’ambito del fallimento della società costruttrice. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, gli immobili occupati erano stati acquisiti all’attivo fallimentare. Il giudice delegato aveva prima sospeso lo sgombero per mancata trasmissione, da parte del curatore, delle comunicazioni previste dalla normativa speciale, poi aveva revocato la sospensione e disposto la ripresa della procedura. Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., ha respinto il reclamo ritenendo: che le comunicazioni del curatore a Comune e Regione fossero regolari; che non operasse la verifica d’ufficio sulla rispondenza del mutuo ai criteri speciali perché il fallimento non era stato promosso dalla banca mutuante, ma dalla stessa debitrice. Nel ricorso per cassazione gli assegnatari hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1, commi 376, 377, 378 e 379, l. n. 178/2020 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza che la procedura avrebbe dovuto restare sospesa; 2) erronea applicazione del comma 379 e mancata valutazione dei documenti prodotti, poiché il giudice avrebbe dovuto verificare d’ufficio il contratto di mutuo e la sua conformità alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, nonché l’iscrizione della banca nell’elenco delle banche convenzionate; 3) invalidità della comunicazione alla Regione Lazio perché indirizzata alla direzione regionale anziché alla Giunta presso l’Avvocatura regionale. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, fondato il secondo, infondato il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la sospensione prevista dall’art. 1, comma 379, l. n. 178/2020 per gli immobili dell’edilizia residenziale pubblica soggetti a procedura concorsuale impone al giudice di procedere alle verifiche di cui al comma 378 indipendentemente dal fatto che la procedura concorsuale sia stata avviata su istanza della banca mutuante oppure del debitore. Non è quindi corretto escludere tali verifiche solo perché il fallimento è stato dichiarato su iniziativa della debitrice. Quanto alla comunicazione alla Regione, la Corte ha escluso la necessità di inviarla all’Avvocatura regionale, ritenendo comunque raggiunto lo scopo della comunicazione anche per effetto della costituzione in giudizio dell’ente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso il decreto, poiché l’atto ha contenuto decisorio e incide in modo definitivo su un diritto soggettivo degli assegnatari
reclamo ex art. 26 l. fall.
costituisce il rimedio esperibile contro il decreto del giudice delegato in materia fallimentare
art. 1, comma 376, l. n. 178/2020
norma inserita nel sistema di tutela degli immobili di edilizia residenziale pubblica assoggettati a procedure esecutive o concorsuali
art. 1, comma 377, l. n. 178/2020
prevede comunicazioni agli enti territoriali per consentire loro di esercitare le facoltà previste dalla disciplina speciale
art. 1, comma 378, l. n. 178/2020
se la procedura è iniziata su istanza della banca mutuante, il giudice verifica d’ufficio la conformità del mutuo ai criteri dell’art. 44 l. n. 457/1978 e l’inserimento della banca nell’elenco delle convenzionate; la mancanza di uno dei requisiti comporta improcedibilità immediata
art. 1, comma 379, l. n. 178/2020
nelle procedure concorsuali pendenti su tali immobili, il giudice sospende il procedimento per svolgere le verifiche dei commi precedenti; la sospensione e le verifiche non dipendono dal soggetto che ha promosso il fallimento
costituisce il parametro normativo di conformità del mutuo fondiario nell’ambito della disciplina speciale
richiamato dai ricorrenti quale base della pretesa necessità della convenzione della banca con la Regione
richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla necessità della convenzione bancaria
richiamato nel terzo motivo sulla modalità di comunicazione alla Regione
art. 11-bis l.r. Lazio n. 6/2002
richiamato nel terzo motivo per contestare la validità della comunicazione regionale
art. 1 r.d. n. 1611/1930
richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza processuale dell’ente regionale
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali che coinvolgono immobili rientranti nella disciplina speciale dell’edilizia residenziale pubblica, il giudice deve sospendere il procedimento e svolgere le verifiche previste dalla normativa di tutela, senza introdurre distinzioni non previste dalla legge in base a chi abbia promosso il fallimento.
- Il richiamo ai requisiti del mutuo fondiario e all’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate opera come verifica necessaria anche nella procedura concorsuale, quando ricorrano gli immobili e le condizioni considerate dalla disciplina speciale.
- Non è consentito escludere l’applicazione della tutela speciale per il solo fatto che la procedura concorsuale sia stata aperta su iniziativa del debitore anziché della banca mutuante, se la lettera della norma non prevede tale distinzione.
- Una censura per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre il contenuto delle norme o a riepilogare i fatti, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La comunicazione prevista dalla disciplina speciale è valida se raggiunge il suo scopo; non è richiesto, in assenza di espresso obbligo normativo, che sia indirizzata all’Avvocatura regionale quando l’ente abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e si sia costituito in giudizio.
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