Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29243/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatari)

La controversia

Gli assegnatari di diversi appartamenti realizzati in regime di edilizia economica e popolare, già da loro condotti in locazione, hanno resistito alla procedura di sgombero avviata nell’ambito del fallimento della società costruttrice. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, gli immobili occupati erano stati acquisiti all’attivo fallimentare. Il giudice delegato aveva prima sospeso lo sgombero per mancata trasmissione, da parte del curatore, delle comunicazioni previste dalla normativa speciale, poi aveva revocato la sospensione e disposto la ripresa della procedura. Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., ha respinto il reclamo ritenendo: che le comunicazioni del curatore a Comune e Regione fossero regolari; che non operasse la verifica d’ufficio sulla rispondenza del mutuo ai criteri speciali perché il fallimento non era stato promosso dalla banca mutuante, ma dalla stessa debitrice. Nel ricorso per cassazione gli assegnatari hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1, commi 376, 377, 378 e 379, l. n. 178/2020 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza che la procedura avrebbe dovuto restare sospesa; 2) erronea applicazione del comma 379 e mancata valutazione dei documenti prodotti, poiché il giudice avrebbe dovuto verificare d’ufficio il contratto di mutuo e la sua conformità alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, nonché l’iscrizione della banca nell’elenco delle banche convenzionate; 3) invalidità della comunicazione alla Regione Lazio perché indirizzata alla direzione regionale anziché alla Giunta presso l’Avvocatura regionale. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, fondato il secondo, infondato il terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la sospensione prevista dall’art. 1, comma 379, l. n. 178/2020 per gli immobili dell’edilizia residenziale pubblica soggetti a procedura concorsuale impone al giudice di procedere alle verifiche di cui al comma 378 indipendentemente dal fatto che la procedura concorsuale sia stata avviata su istanza della banca mutuante oppure del debitore. Non è quindi corretto escludere tali verifiche solo perché il fallimento è stato dichiarato su iniziativa della debitrice. Quanto alla comunicazione alla Regione, la Corte ha escluso la necessità di inviarla all’Avvocatura regionale, ritenendo comunque raggiunto lo scopo della comunicazione anche per effetto della costituzione in giudizio dell’ente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso il decreto, poiché l’atto ha contenuto decisorio e incide in modo definitivo su un diritto soggettivo degli assegnatari

  • art. 26 l. fall.

    reclamo ex art. 26 l. fall.

    costituisce il rimedio esperibile contro il decreto del giudice delegato in materia fallimentare

  • art. 1, comma 376, l. n. 178/2020

    norma inserita nel sistema di tutela degli immobili di edilizia residenziale pubblica assoggettati a procedure esecutive o concorsuali

  • art. 1, comma 377, l. n. 178/2020

    prevede comunicazioni agli enti territoriali per consentire loro di esercitare le facoltà previste dalla disciplina speciale

  • art. 1, comma 378, l. n. 178/2020

    se la procedura è iniziata su istanza della banca mutuante, il giudice verifica d’ufficio la conformità del mutuo ai criteri dell’art. 44 l. n. 457/1978 e l’inserimento della banca nell’elenco delle convenzionate; la mancanza di uno dei requisiti comporta improcedibilità immediata

  • art. 1, comma 379, l. n. 178/2020

    nelle procedure concorsuali pendenti su tali immobili, il giudice sospende il procedimento per svolgere le verifiche dei commi precedenti; la sospensione e le verifiche non dipendono dal soggetto che ha promosso il fallimento

  • art. 44 l. n. 457/1978

    costituisce il parametro normativo di conformità del mutuo fondiario nell’ambito della disciplina speciale

  • art. 4 l. n. 457/1978

    richiamato dai ricorrenti quale base della pretesa necessità della convenzione della banca con la Regione

  • l. n. 179/1992

    richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla necessità della convenzione bancaria

  • d.P.R. n. 616/1977

    richiamato nel terzo motivo sulla modalità di comunicazione alla Regione

  • art. 11-bis l.r. Lazio n. 6/2002

    richiamato nel terzo motivo per contestare la validità della comunicazione regionale

  • art. 1 r.d. n. 1611/1930

    richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza processuale dell’ente regionale

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali che coinvolgono immobili rientranti nella disciplina speciale dell’edilizia residenziale pubblica, il giudice deve sospendere il procedimento e svolgere le verifiche previste dalla normativa di tutela, senza introdurre distinzioni non previste dalla legge in base a chi abbia promosso il fallimento.
  • Il richiamo ai requisiti del mutuo fondiario e all’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate opera come verifica necessaria anche nella procedura concorsuale, quando ricorrano gli immobili e le condizioni considerate dalla disciplina speciale.
  • Non è consentito escludere l’applicazione della tutela speciale per il solo fatto che la procedura concorsuale sia stata aperta su iniziativa del debitore anziché della banca mutuante, se la lettera della norma non prevede tale distinzione.
  • Una censura per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre il contenuto delle norme o a riepilogare i fatti, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La comunicazione prevista dalla disciplina speciale è valida se raggiunge il suo scopo; non è richiesto, in assenza di espresso obbligo normativo, che sia indirizzata all’Avvocatura regionale quando l’ente abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e si sia costituito in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.