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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10613/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 3/6/2022 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze e aveva ritenuto competente il giudice dell'esecuzione in funzione di giudice d'appello. Il motivo del ricorso è la violazione di legge per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione: la sentenza di appello del 16/2/2021 (irrevocabile l'8/11/2021) avrebbe modificato soltanto la pena (quoad poenam) rispetto alla sentenza del G.u.p. del 25/5/2020, per cui, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., il giudice competente per l'esecuzione sarebbe il giudice di primo grado (GUP). Il PG ha inoltre posto in rilievo la disciplina relativa al patteggiamento in appello prevista dall'art. 599 bis c.p.p., sostenendo comunque che la decisione di appello non avrebbe introdotto modifiche sostanziali tali da mutare la competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza di appello del 16/2/2021 si è limitata a ridurre la pena senza modificare il regime sanzionatorio sostanziale o effettuare riqualificazioni del fatto. Perciò si applica l'art. 665, comma 2, c.p.p., secondo cui, quando la sentenza è stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente per l'esecuzione è il giudice di primo grado. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per stabilire la competenza in materia di esecuzione: se la sentenza d'appello è stata confermata o riformata soltanto quanto alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente è il giudice di primo grado; in caso contrario il giudice d'appello.

  • art. 599 bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al patteggiamento in appello: la Corte ha chiarito che il fatto che la sentenza di appello sia stata resa ai sensi dell'art. 599 bis non comporta automaticamente modifica della competenza in esecuzione se la riforma è limitata quoad poenam.

Massime di principio

  • Per determinare quale giudice sia competente per l'esecuzione occorre verificare se la decisione d'appello abbia inciso solo sulla quantificazione della pena (quoad poenam) o abbia invece modificato profili sostanziali (riqualificazione del fatto, riconoscimento di circostanze attenuanti/esclusione di aggravanti, modifica del giudizio di comparazione, applicazione della continuazione tra reati).
  • Se l'ultima sentenza irrevocabile ha riformato soltanto la pena, la competenza per l'esecuzione spetta al giudice di primo grado (GUP) ai sensi dell'art. 665 c.p.p.; in caso contrario spetta al giudice d'appello.
  • Il ricorso al patteggiamento in appello (art. 599 bis c.p.p.) non di per sé altera la regola di competenza: rileva il contenuto sostanziale della modifica operata dalla sentenza di appello, non la sola formula procedurale adottata.
  • In presenza di dubbio sulla natura della modifica (se sia solo quoad poenam o rilevante sul piano sostanziale), è prudente esaminare il testo integrale della decisione di appello per verificare eventuali riqualificazioni, riconoscimenti di circostanze o modifiche del trattamento sanzionatorio che possano incidere sulla competenza.
  • Un'errata attribuzione della competenza in sede di esecuzione può comportare l'annullamento dell'atto e la trasmissione degli atti al giudice corretto; pertanto è un profilo preliminare decisivo da valutare nelle istanze esecutive.

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