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Sentenza

Sentenza del 13/01/2021 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Legittimazione ad causam e ad processum - Termini per impugnare

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione o per assoluta incertezza nell'individuazione della sentenza appellata; inoltre la pronuncia ribadisce che il termine di sei mesi per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza e opera anche se la notifica non è intervenuta, con conseguente inammissibilità degli appelli proposti oltre tale termine.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una decisione con verifica dei requisiti di interesse ad impugnare e dei termini per proporre appello. La giurisprudenza richiede che l'interesse ad impugnare corrisponda a una situazione di soccombenza sostanziale e al pregiudizio derivante dalla decisione; inoltre, l'appello deve individuare in modo certo la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992 letto con l'art. 327 c.p.c., non può essere proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine perentorio indipendentemente dalla notificazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Definisce l'interesse ad agire; la giurisprudenza ne ricava che l'interesse ad impugnare è una specie di tale interesse e richiede la soccombenza sostanziale e il pregiudizio dalla decisione impugnata.

  • art. 53 comma 1 d.lgs. 546/1992

    Usato per sostenere che l'appello deve essere ammissibile solo se la sentenza impugnata è individuata con certezza; in caso di assoluta incertezza l'appello va dichiarato inammissibile.

  • art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992

    Stabilisce il termine per proporre appello nel procedimento tributario; integrato con l'art. 327 c.p.c. per affermare la decorrenza e la perentorietà del termine.

  • art. 327 comma 1 c.p.c.

    Indica il termine generale per proporre impugnazioni; combinato con l'art. 38 del d.lgs. 546/1992, chiarisce che il termine di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dalla notificazione.

Massime di principio

  • Per avere interesse ad impugnare occorre essere sostanzialmente soccombenti e dimostrare un pregiudizio giuridico derivante dalla decisione impugnata.
  • L'appello è inammissibile se non è possibile individuare con certezza quale sentenza si intende impugnare; indicare chiaramente data, numero e giudice della decisione è essenziale.
  • Nei procedimenti regolati dal d.lgs. 546/1992 il termine per proporre appello è perentorio e decorre dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione.
  • Prima di proporre appello verificare la data di pubblicazione della sentenza: il mancato rispetto del termine di sei mesi comporta perdita del diritto di impugnare.
  • Se sussiste incertezza sull'atto impugnato o sul titolo della decisione, tentativi di chiarimento a posteriori difficilmente sanano l'inammissibilità: meglio predisporre l'atto di impugnazione con dati identificativi precisi e completi.
  • Nella valutazione preventiva della fattibilità dell'appello, accertarsi sia della sussistenza dell'interesse ad impugnare sia della tempestività rispetto al termine decorrente dalla pubblicazione.

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