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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41354/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale somma in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, a seguito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna riducendo la pena nella misura concordata. In cassazione è stato dedotto, in modo generico, vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché investiva questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; tale rinuncia, secondo la Corte, produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in analogia alla rinuncia all'impugnazione. La decisione è stata trattata in camera di consiglio non partecipata e senza formalità di rito, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il potere dispositivo della parte nell'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la proposizione in cassazione di questioni alle quali sia stata prestata rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta inammissibile perché formulata su questioni oggetto di rinuncia nel concordato sulla pena.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'accordo sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando accompagna la rinuncia agli altri motivi di impugnazione, comporta una preclusione sostanziale che si estende anche al giudizio di cassazione sulle questioni rinunciate.
  • Il ricorso per cassazione che deduca censure relative a punti del devoluto ai quali l'imputato ha rinunciato in appello è inammissibile, poiché il potere dispositivo esercitato nel concordato sulla pena esclude la successiva contestazione in sede di legittimità.
  • In presenza di ricorso inammissibile per rinuncia ai motivi, la Corte può decidere in camera di consiglio non partecipata, con ordinanza resa senza formalità di rito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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