Cassazione Penale, Sentenza n. 22950/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermava la loro condanna per concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate (originaria sentenza del Tribunale di Patti del 18/02/2020). Denunciano in particolare: mancata o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (indicata erroneamente come art. 576 nel testo), contestano la valutazione delle prove e l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e delle parti offese, nonché la valutazione favorevole della Corte d'appello sulle dichiarazioni contrarie, e lamentano altresì carenze motivazionali nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili: i motivi erano in massima parte doglianze di merito/in fatto o privi della specificità richiesta (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). La Corte d'appello era già intervenuta con motivazioni puntuali sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla valutazione probatoria, e i ricorrenti non hanno prospettato ragioni nuove o errori di diritto rilevanti. Per l'inammissibilità totale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), quantificata per grave colpa nell'aver proposto ricorsi manifestamente difformi dai requisiti di ammissibilità. Sentenza resa il 10/03/2022.
Norme richiamate
Richiede specificità dei motivi di ricorso per la cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità e pertanto inammissibili.
Limita i motivi consentiti in cassazione; i ricorrenti hanno sollevato doglianze meramente di fatto, non rilevanti ai fini di legittimità.
comma 1, lett. e) (menzionato come 576 nel testo)
Imposta l'obbligo di motivazione della decisione di condanna; i ricorrenti hanno contestato la motivazione ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e puntuale.
Consente la condanna alle spese processuali e la comminazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui per irrogare la sanzione di euro 3.000 ciascuno per colpa grave.
Citazione giurisprudenziale
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Riferimento sul concetto di colpa nella proposizione del ricorso; utilizzato per giustificare la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare questioni di fatto o per rivalutare la prova: i ricorsi costituiti da mere doglianze in punto di fatto sono generalmente inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e inquadrati in una delle ipotesi di legge (art. 591); la generica richiesta di 'diversa valutazione' delle prove non è sufficiente.
- Se la Corte d'appello fornisce una motivazione puntuale e congrua sulla valutazione delle prove e dell'attendibilità delle testimonianze, la cassazione richiede che si indichi un vizio di diritto o una manifesta illogicità nelle argomentazioni, non semplici contraddizioni apparenti.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti formali/probatori può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per colpa (art. 616).
- In situazioni simili è consigliabile: 1) individuare e documentare specifici profili di illegittimità o errori di diritto; 2) evitare la mera ripetizione di censure di merito già decise; 3) portare nuovi elementi probatori o ragioni giuridiche ben circostanziate per non incorrere in inammissibilità e sanzioni.
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