Cassazione Civile, Ordinanza n. 05467/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la coltivazione di terreni, la produzione di mais e fieno e la successiva regolazione economica dei rapporti tra le parti, comprensiva di corrispettivi, rimborsi spese e controcrediti. Il ricorrente sosteneva che, a partire dall'aprile 2015, la controparte non avesse corrisposto le somme dovute in forza dell'accordo e chiedeva il pagamento dei corrispettivi non versati fino al 31.3.2017. La controparte deduceva invece che il rapporto fosse in realtà un affitto agrario, contestava i conteggi e allegava un proprio controcredito per attività svolte, tra cui la pulizia delle ripe. La Corte d'appello riconosceva solo una somma residua, dopo compensazione dei reciproci crediti. In Cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: 1) omessa valutazione della mancata contestazione specifica e violazione delle regole sull'onere probatorio in relazione a fatture per irrigazione ed energia elettrica; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice d'appello ricostruito in modo non corretto l'ammontare dei crediti azionati; 3) contestazione della quantificazione del controcredito per pulizia delle ripe e del ricorso alla c.t.u.; 4) e 5) doglianze sul mancato riconoscimento degli interessi commerciali e sulla decorrenza degli interessi dai singoli scaduti; 6) violazione dell'art. 1283 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici, almeno per il periodo successivo alla domanda giudiziale e sugli interessi scaduti in corso di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi, terzo, quarto e quinto motivo; ha rigettato la parte del sesto motivo relativa agli interessi anatocistici anteriori alla domanda giudiziale, ma ha accolto il sesto motivo nella parte in cui denunciava l'omessa pronuncia sugli interessi anatocistici maturati in corso di causa e sino al saldo, per i quali vi era domanda specifica in appello. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per il riesame limitato al punto degli anatocismi in corso di causa e per le conseguenti statuizioni, incluse quelle sulle spese ove necessario.
Norme richiamate
La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non già quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia ripartito l'onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Richiamato nella prospettazione del ricorrente, ma la Corte rileva che le doglianze investivano in sostanza la valutazione delle prove e non una specifica violazione della norma sulle presunzioni.
Il ricorso per cassazione deve articolare in modo chiaro e scindibile le singole censure, senza cumulare indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali; il vizio di cui al n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.
La violazione si configura quando il giudice ometta completamente di pronunciarsi su una domanda o eccezione; non ricorre quando si contesti la ricostruzione del petitum o la quantificazione della pretesa effettuata dal giudice.
La censura non era pertinente, poiché non veniva lamentato un vizio proprio dell'ammissione della prova testimoniale, ma una contestazione alla valutazione del materiale istruttorio e alla c.t.u.
La Corte osserva che la doglianza tendeva a contestare le risultanze della c.t.u. e non a denunciare correttamente la violazione della norma sul corrispettivo dell'opera.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova delle pretese economiche, ma la Corte non ravvisa una violazione autonoma della norma.
Richiamato per sostenere la maturazione di interessi commerciali; la Corte nega il riconoscimento degli interessi anteriori alla domanda perché i crediti non erano immediatamente liquidi ed esigibili e richiedevano la ricostruzione dei rapporti dare-avere.
La censura è inammissibile quando mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, non il diverso e specifico tema dell'utilizzo di prove legali o dell'apprezzamento vincolato.
Richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato come autonomo fondamento della decisione.
La Corte esclude gli interessi anteriori alla domanda perché i crediti erano illiquidi e necessitavano di ricostruzione contabile; la decorrenza degli interessi non poteva quindi essere anticipata.
Richiamato dal ricorrente nella lettura del rapporto contrattuale, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte.
Invocato in subordine, ma la Corte non lo ritiene pertinente ai fini della rivalutazione delle poste e della decorrenza degli interessi.
Gli interessi anatocistici anteriori alla domanda sono esclusi per mancanza di interessi scaduti prima della domanda; la Corte accoglie invece la doglianza limitatamente all'omessa pronuncia sugli interessi sugli interessi scaduti in corso di causa e sino al saldo.
Richiamato nel motivo sulle spese, rimasto assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.
comma 5, lett. c) e tabella 12
Richiamato ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria/trattazione in appello, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Rilevato solo per il deposito della memoria da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e autonomamente intelligibile: non è ammissibile cumulare in modo indistinto violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, rimettendo alla Corte il compito di separare le censure.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la ritenuta mancata prova di un fatto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece la censura investe la valutazione del materiale istruttorio o la ricostruzione dei fatti, il motivo non attiene correttamente alla norma sull'onere probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non può essere utilizzato per denunciare il mancato esame di questioni, argomentazioni o mere valutazioni probatorie.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una vera omessa pronuncia su domanda o eccezione; non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso sulla pretesa, anche se secondo una quantificazione o una ricostruzione diversa da quella auspicata dalla parte.
- Quando il credito azionato non è liquido e richiede una ricostruzione complessa dei rapporti dare-avere tra le parti, gli interessi moratori non possono essere riconosciuti automaticamente sin da epoca anteriore alla domanda giudiziale.
- L'anatocismo può essere negato per il periodo anteriore alla domanda se mancano interessi scaduti in tale momento; resta però necessario pronunciarsi espressamente sulla domanda di interessi sugli interessi maturati in corso di causa, ove specificamente proposta.
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